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CACCIA: I piani faunistici venatori italiani
La legge nazionale 157/92 definisce la pianificazione destinata alla caccia programmata e sancisce per questo l’attività sia Regionale che Provinciale.
A tali amministrazioni e' deputata la pianificazione faunistica e venatoria con funzione di orientamento assegnata all’Istituto Nazionale di Fauna Selvatica (I.N.F.S.). Tale attività si concretizza nella tutela delle specie attraverso il loro monitoraggio e nella individuazione di corretti piani di prelievo.
 
CACCIA: Caccia in Appostamento

Tra le forme consentite di caccia c’è quella di appostamento che prevede quale prerogativa la possibilità di costruire in maniera stabile o temporanea un appostamento – che i cacciatori conoscono come capanno – ove attendere l’arrivo della selvaggina. La normativa nazionale detta specifiche regole per la loro costituzione e le possibilità di caccia consentite.

 
CACCIA: Il Tesserino Venatorio

Tesserino venatorio

Di pari passo con il calendario venatorio ogni Regione provvede ad emettere il tesserino venatorio che le Provincie distribuiscon avvalendosi anche dell’operato delle associazioni venatorie.

Il tesserino è assolutamente uninominale ed associato al cacciatore ed alla relativa licenza di porto d’armi.

 
CACCIA: Il Calendario Venatorio

Le Regioni Italiane nel giugno di ogni hanno predispongono il calendario venatorio che e' l'Atto amministrativo con il quale sul territorio regionale viene ad essere disciplinata la stagione nella quale esercitare la caccia.

Il Calendario Venatorio reca disposizioni riguardanti:

I giorni nei quali è possibile esercitare la caccia - le giornate possibili sono tre a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il martedì ed il venerdì su tutto il territorio nazionale si applica il silenzio venatorio – ossia non si esercita l’attività venatoria.

 
I Tempi di caccia e la stagione venatoria disciplinata dalla 157/92
L’esercizio dell’attività venatoria oltre che nei modi è disciplinato per periodi ben precisi che escludono fasi critiche per le popolazioni selvatiche quali la riproduzione e lo svezzamento della prole L’attuale normativa prevede la possibilità di effettuare la caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Le Regioni sentito il parere degli organi dello Stato possono autorizzare attività di pre-apertura e pre-chiusura per alcune specie. Tali azioni vengono intraprese in funzione delle situazioni ambientali del territorio e delle tradizioni locali.
 
CACCIA: Mezzi Venatori non consentiti
La legge definisce sia in forma esplicita che tacitamente i mezzi non consentiti per l’esercizio venatorio.

Fucili a canna ad anima liscia con calibro superiore al 12 (come i vecchi calibri 4, 8, 10 o le spingarde utilizzate in passato in alcune regioni italiane per la caccia agli acquatici).

Fucili da caccia ad anima rigata con calibro inferiore a mm, 5,6 (es. il calibro militare 5,56 Nato) e con bossolo inferiore mm 40 (es. molti bossoli di armi da fuoco automatiche  - mitra o semiautomatiche -  pistole)

 
CACCIA: Mezzi venatori consentiti
La legge definisce quali sono i mezzi e gli strumenti con i quali esercitare l’attività venatoria:

Fucile con canna ad anima liscia (monocolo, doppietta, sovrapposto) di calibro non superiore al 12 e fino a due colpi.
Fucile con canna ad anima liscia (semiautomatico) di calibro non superiore al 12 e fino a tre colpi, con ripetizione semiautomatica, recante un colpo in canna e fino ad un massimo di due nel caricatore.
 
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