La sentenza
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con sentenza n. 75 del 30 marzo 2026, ha respinto il ricorso presentato da LNDC Animal Protection, LAV e ENPA contro il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che autorizzava l’abbattimento di due esemplari di lupo nel comune di Malles. Le associazioni contestavano la legittimità del provvedimento e del sistema normativo provinciale delle zone pascolive protette, sostenendo che violasse la Direttiva Habitat 92/43/CEE sulla tutela rigorosa del lupo.
Il quadro normativo: quando è possibile abbattere un lupo?
Il lupo (Canis lupus) è una specie prioritaria protetta dalla normativa europea. L’articolo 16 della Direttiva Habitat consente deroghe al divieto di uccisione solo se ricorrono tre condizioni cumulative:
Esigenza specifica – ad esempio prevenire danni gravi agli allevamenti
Assenza di alternative valide – le misure non letali devono risultare inefficaci o impraticabili
Nessun pregiudizio allo stato di conservazione – il prelievo non deve compromettere la popolazione della specie
La legge provinciale altoatesina (L.P. 10/2023 e L.P. 11/2018) recepisce questo schema, istituendo le cosiddette zone pascolive protette: aree dove le caratteristiche geomorfologiche rendono non ragionevolmente attuabili recinzioni, cani da guardiania o sorveglianza continua.
Le motivazioni del rigetto
L’ISPRA ha riconosciuto l’esistenza di un danno grave a breve termine, basandosi sulla concentrazione temporale degli episodi di predazione nella malga interessata.
Il Tribunale ha evidenziato che gli allevatori avevano adottato diverse misure di protezione:
Recinzioni elettrificate
Presenza di pastori
Impiego di cani da conduzione
Queste misure, pur giudicate adeguate, si sono rivelate inefficaci nel contesto specifico dell’alpeggio tradizionale. L’ISPRA ha raccomandato un adattamento graduale delle pratiche di allevamento, riconoscendo però che tali cambiamenti non sono realizzabili nell’immediato.
Il prelievo autorizzato (1-2 esemplari) rientrava nella soglia prudenziale del 3-5% della popolazione stimata, considerata compatibile con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente.
La questione delle zone pascolive protette
Le associazioni ricorrenti sostenevano che il sistema delle zone pascolive protette creasse un automatismo illegittimo, eludendo l’obbligo di valutazione caso per caso previsto dalla Direttiva Habitat. Il TAR ha respinto questa impostazione, chiarendo che: “L’individuazione delle zone pascolive protette non implica quell’autovincolo alla successiva azione amministrativa prospettato dalle ricorrenti.”
Le questioni costituzionali: perché sono state respinte
Le ricorrenti avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale sulla normativa provinciale, invocando anche la recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione sulla tutela degli animali.
Il Tribunale ha dichiarato le questioni:
Irrilevanti – perché il provvedimento era comunque sorretto da motivazione autonoma
Manifestamente infondate – richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/2019, che aveva già riconosciuto la competenza delle Province autonome in materia
Conclusioni
La sentenza conferma che il prelievo di lupi in deroga alla Direttiva Habitat è legittimo quando fondato su istruttoria rigorosa, pareri tecnici qualificati e rispetto delle soglie prudenziali di conservazione.
Per gli allevatori delle aree alpine, la sentenza ribadisce l’importanza di documentare le misure preventive adottate e la loro inefficacia.



































