La Regione Marche ha modificato il Calendario venatorio 2009-2010 infatti dal 2 a 24 gennaio 2010, nelle Marche, è possibile cacciare la beccaccia (Scolopax rusticola), rispettando limitazioni e prescrizioni.
Il provvedimento sulla caccia alla beccaccia è stato adottato dalla Giunta regionale che ha modificato le precedenti disposizioni del Calendario venatorio, contro le quali si erano appellate alcune associazioni per il prelievo del capriolo e dello scolapacide. Il Tar Marche aveva sospeso l’efficacia del provvedimento riguardante la beccaccia, perché disattendeva il parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), che suggeriva una chiusura anticipata al 31 dicembre, invece del 31 gennaio stabilito.
Ora la Regione ha acquisito due nuovi pareri, sulla base dei quali ha adottato l’atto. L’Ispra sollecita “l’introduzione di un sistema di sospensione rapida del prelievo in presenza di eventi climatici oggettivamente sfavorevoli”, mentre l’Osservatorio faunistico regionale (Ofr – Università degli studi di Urbino) apprezza “le ulteriori limitazioni al prelievo invernale”.
Valutate le motivazioni alla base della sentenza del Tar, evidenzia il vice presidente Paolo Petrini, “abbiamo proposto all’Ispra e all’Ofr ulteriori limitazioni ai prelievi della beccaccia, per acquisire un nuovo parere che consentisse l’attività venatoria, seppur parziale, anche nel mese di gennaio, come avviene in tutte le altre regioni, in particolare quelle limitrofe. Abbiamo suggerito parametrici climatici oggettivi e certificati dall’Assam, che dispone di un Centro operativo agrometeo. Recependo le indicazioni fornite dagli Istituti, l’atto deliberato dalla Giunta individua limitazioni, anche meteorologiche, alla presenza delle quali viene tempestivamente sospeso il prelievo della beccaccia”.
Il volatile, quindi, sarà cacciabile – dal 2 al 24 gennaio 2010– a patto che le temperature medie non siano al di sotto dello zero termico oltre i quattro giorni; non si abbia una presenza continuativa di copertura nevosa, al di sopra dei 300 metri , per più di tre giorni; non si registri una presenza uniforme di terreni innevati, sul livello del mare, oltre le 48 ore. Il dirigente regionale responsabile comunicherà alle Province, agli Ambiti territoriali di caccia, alle Associazioni venatorie la sospensione del prelievo. Inoltre il numero dei capi giornalieri abbattibili viene ridotto a due per ogni cacciatore, mentre l’inizio dell’attività venatoria alla beccaccia viene confermato un’ora dopo quello previsto per le altre specie.
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