Valutazione di Incidenza
È stato predisposto un prontuario con le regole generali valide in tutte le ZPS e le regole specifiche previste dal Decreto di Valutazione di Incidenza (VINCA) del Calendario Venatorio della Lombardia. Si ricorda che per i 23 valichi montani in cui si caccerà con le regole delle ZPS anche se formalmente non sono ancora ZPS istituite, ci sono casi in cui gli stessi valichi ricadano in tutto o in parte in ZPS preesistenti.
Disposizioni specifiche
In questi casi si applicano oltre alle regole generali qui sotto riportate, anche le prescrizioni specifiche per quella singola ZPS. Si ricorda che per alcune ZPS/ZSC ci sono anche disposizioni specifiche contenute nei piani di gestione, che non sono riportate nel documento.
Divieti e limiti
Di seguito si riportano le prescrizioni generali valide in tutti i 23 valichi e si precisa che laddove il territorio sia da piano faunistico ricadente in Oasi di Protezione, Parco Naturale con divieto di caccia o Foresta Demaniale, la caccia rimane comunque vietata:
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata la caccia in data antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati;
- nel mese di gennaio la caccia da appostamento fisso e temporaneo e la caccia vagante sono consentite solo per due giornate fisse settimanali indicate nel calendario venatorio, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è vietato esercitare dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- Cesena e Sassello chiudono il 20 gennaio 2026;
- Nei valichi ricadenti in tutto o in parte nei territori di Bergamo e Brescia (come in tutte le ZPS di questi territori) non è possibile utilizzare la quarta giornata per il Tordo sassello;
- in caso di terreno coperto di neve è vietato sgomberare la neve in un raggio di 50 metri dal capanno;
- in tutti i siti della Rete Natura 2000 è previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente.