Con Decreto n. 74/GAB del 10.11.2021 sono state apportate le modifiche al Calendario Venatorio 2021/2022 della Sicilia. Pertanto l’esercizio dell’attività venatoria nell’Isola viene regolamentato in modo diverso rispetto a quanto preventivato. In particolare, viene sospesa l’efficacia del
testo attuale nelle parti di seguito indicate:
– punto a) dell’art.2 del D.A. n. 45/GAB del 24/08/2021, che modifica la sezione pre-apertura, dell’art. 4, Allegato A al D.A. 37/GAb/2021;
(prelievo venatorio della Tortora selvatica)
– punto n), dell’art. 4 dell’allegato 1 al D.A. n. 47/GAB del 01/09/2021, previsto nella sezione “APERTURA GENERALE”, limitatamente al periodo di apertura dal 01 gennaio 2022 al 10
gennaio 2022; il prelievo è consentito esclusivamente nei giorni 2, 8 e 9 gennaio 2022;
(prelievo venatorio Beccaccia). L’attività venatoria è vietata nelle aree interessate da incendi, così come previsto dal comma 1 lett i) dell’art.21 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i, nonché dall’art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco inclusa una fascia di rispetto di 150 mt. Per agevolare l’individuazione delle aree interessate dal fuoco, può essere consultata la geolocalizzazione individuata sul portale S.I.F. della Regione Siciliana
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