Caccia: Sicilia, bocciata dal Tar la richiesta di sospensione della caccia nelle isole di Salina e Pantelleria.
Nuova vittoria al TAR: la caccia nelle isole di Salina e Pantelleria è salva. A.S.C.N. è lieta di comunicare che il TAR di Palermo, con l’ordinanza n.00744 del 29/10/2014, ha rigettato anche la richiesta di sospensione dell’attività venatoria nelle isole di Salina e Pantelleria, i cui cacciatori potranno ora dormire sonni tranquilli.
Dopo avere dato con il proprio legale, l’Avv. Nunziello Anastasi, un ulteriore fondamentale contributo a difesa della caccia per respingere anche l’ultimo attacco al calendario, A.S.C.N. auspica che questi successi possano dare il via ad un nuovo confronto tra il mondo venatorio e l’Amministrazione regionale, al fine di risolvere, definitivamente, le criticità residue che hanno generato il contenzioso di quest’anno.
Di seguito l’Ordinanza del Tar Sicilia n.00744/2014 del 29.10.2014:
“
N. 00744/2014 REG.PROV.CAU. N. 02291/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio n.27/C;
contro
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliati ope legis in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
nei confronti di
Associazione Caccia e Natura, rappresentato e difeso dall’avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera n. 6; per l’annullamentoprevia sospensione dell’efficacia, 1 – del D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2014/2015”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l’attività venatoria per la prossima stagione, con preapertura dal 1 settembre 2014; 2 – dei DD.AA. un. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio, con i quali l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha autorizzato l’esercizio dell’attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell’art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.; 3 – del D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto “Modifiche al calendario venatorio 2014/2015”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, a modifica del proprio precedente D.A. n. 45/gab, ha disposto, da un lato, la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e, dall’altro lato, ha esteso il regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie “Colombaccio”, prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e di Associazione Caccia e Natura; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, con la sommarietà propria della fase, che i documenti da ultimo prodotti dall’Amministrazione, in particolare il parere ISPRA, privano le censure svolte in ricorso di prospettica fondatezza, anche alla luce delle limitazioni con cui la caccia al coniglio selvatico è stata consentita nelle isole di Salina e Pantelleria dai decreti oggetto di istanza cautelare. Ritenuto di poter compensare le spese di lite, anche in considerazione del fatto che l’Avvocatura dello Stato non ha svolto difese scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) Respinge l’istanza cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati: Caterina Criscenti, Presidente FF Federica Cabrini, Consigliere Luca Lamberti, Referendario, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/10/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Redattore presso Caccia Passione mi occupo di sviluppo delle aree Social e Media News.
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