Sicurezza pubblica
Dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la pubblicazione in Gazzetta, è ora esecutivo il Decreto legge in materia di sicurezza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri a febbraio 2026. Il Decreto, come è noto, interviene su ordine pubblico, reati con armi o strumenti atti ad offendere, manifestazioni, minori, attività di polizia. Il Decreto introduce fra le altre norme specifiche su porto, vendita e sanzioni per coltelli e lame, con particolare attenzione ai coltelli pieghevoli “da tasca”. Rispetto alla bozza circolata e commentata anche da Federcaccia nei giorni scorsi, l’unica modifica è la scomparsa dell’obbligo per il negoziante di registrare la vendita delle lame sopra una certa misura. Rimane invece il divieto assoluto di vendita e cessione ai minori, l’obbligo di verificare la maggiore età dell’acquirente e le sanzioni amministrative per i genitori dei minori che lo violano, con multe da 200 a 1000 euro.
Prevenzione dei reati
Risolto il nodo dell’ennesimo aggravio burocratico per gli esercenti di difficile applicabilità e ancor più dubbia utilità ai fini della prevenzione dei reati, rimane il fatto che è vietato avere con sé, anche in campagna o nei boschi non solo nei centri abitati o al bar, un qualsiasi coltellino richiudibile con una lama superiore a 5 cm e la possibilità di bloccarla, un artificio tecnico pensato non per aumentarne la pericolosità ma per scongiurare il rischio che si richiuda in modo inaspettato ferendo chi la maneggia. Per questi, a differenza delle lame fino a 8 centimetri a lama fissa o dotate del meccanismo di blocco già descritto, non è possibile opporre il giustificato motivo – formula comunque quantomai vaga e dalla più assoluta libertà di interpretazione – non sembrano prevedersi scusanti. In attesa di solleciti chiarimenti applicativi che abbiamo chiesto con urgenza senza attendere l’esame in sede di conversione del Decreto da parte del Senato previsto entro aprile, durante il quale auspichiamo una attenta revisione che senza venire meno allo spirito e alle motivazioni che lo hanno prodotto non complichi inutilmente la vita di chi dei coltelli fa un uso proprio e assolutamente legale e soprattutto sgombri il campo da eccessiva libertà di interpretazione, il suggerimento che diamo ai cacciatori è quello di optare almeno in questa prima fase per un coltello a lama fissa.
Cosa prevede il decreto
Il Decreto non introduce in realtà nuove fattispecie ma coordinandosi con la normativa esistente – Legge 110/1975 e il TULPS – irrigidisce e dettaglia regole già presenti, ma le dimensioni e il tipo del coltello diventano più rilevanti e le sanzioni più pesanti, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e per il Prefetto la possibilità di “applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
Dicevamo delle misure della lama:
5 cm: per i coltelli pieghevoli con blocco della lama o apertura facilitata il Decreto introduce un regime molto più severo, con divieto generalizzato di portarli al di fuori della propria abitazione o pertinenze della stessa. NON è previsto alcun giustificato motivo.
8 cm: si prevedono le stesse pene ma si fa esplicito riferimento alla discriminante del “giustificato motivo”.
Cosa significa questo per il cittadino e in particolare per il cittadino cacciatore? Che portare il classico “coltellino” con blocco lama in tasca in città o fuori dal contesto venatorio, magari anche solo per tagliare i sigari o altri normali impieghi quotidiani, è da oggi un altissimo rischio.
Porto, trasporto e “giustificato motivo” per il cacciatore
Elemento chiave resta la distinzione tra porto e trasporto, e la capacità di dimostrare un giustificato motivo.
– Porto: ovvero avere il coltello addosso, pronto all’uso (in tasca, alla cintura, comunque immediatamente accessibile) in luogo pubblico o aperto al pubblico.
– Trasporto: avere il coltello riposto, non immediatamente utilizzabile (in custodia, in valigia, separato dal contesto d’uso), ad esempio nel bagagliaio dell’auto mentre ci si sposta verso o da un luogo di caccia.
Il Decreto sicurezza non elimina il concetto di giustificato motivo, ma lo inserisce in un contesto più severo: a parità di situazione, oggi il margine di tolleranza è minore e le sanzioni più pesanti.
Quindi cosa cambia per il cacciatore?
– Coltelli da caccia a lama fissa: restano strumenti tipicamente legati all’attività venatoria (eviscerazione, scuoiatura, sicurezza del cane, ecc.). In contesto di caccia, con licenza valida e in zona di esercizio, il giustificato motivo è forte.
– Coltelli pieghevoli con blocco lama: sono il vero bersaglio del decreto. Se usati come “coltellino da tasca” in città o fuori dall’ambito venatorio, diventano facilmente contestabili, soprattutto oltre i 5 cm di lama.
Gli scenari concreti
È dunque consigliabile portare con sé un coltello solo quando serve:
A caccia: alla cintura o nello zaino, in zona di caccia, con licenza e documenti in regola.
Fuori caccia: riposto e trasportato, non portato addosso senza motivo.
Inoltre anche avere un coltello o altro strumento da punta e da taglio “coerente” con l’attività venatoria limita moltissimo la possibilità di eventuali contestazioni: un classico coltello da caccia, non un “tattico” da combattimento, rende più fondato il giustificato motivo.
– In auto: meglio tenere i coltelli in custodia, nel bagagliaio, separati dalle armi e non immediatamente accessibili.
– Al bar o in paese dopo la caccia: evitare di tenere il coltello alla cintura o in tasca; riporlo in auto o in un contenitore chiuso.
– Fuori stagione: se non si va a caccia, non girare con coltelli “importanti” addosso: il giustificato motivo diventa molto più debole.
In conclusione
Per un cacciatore il coltello è uno strumento utile se non indispensabile. Il nuovo decreto sicurezza non vieta la caccia né gli strumenti necessari, ma rende molto più rischioso tutto ciò che esce dal perimetro del “giustificato motivo” chiaro, dimostrabile e proporzionato.
Essere rigorosi nel modo in cui si scelgono, si portano e si trasportano i coltelli da caccia non è solo un modo per evitare sempre spiacevoli noie legali, ma anche un modo di dimostrare ulteriormente la nostra serietà di cittadini e appassionati.
Nelle more di un necessario e dovuto chiarimento da parte delle autorità competenti, si suggerisce di avere con sé e solo durante l’attività venatoria coltelli chiaramente destinati a un impiego venatorio a lama fissa (fonte: Federcaccia).

































