Dubbi infondati
L’Associazione AB accoglie con favore la recente pronuncia del TAR Lazio (Sez. Seconda Ter) che mette un punto fermo sulla legittimità della gestione della fauna selvatica in Italia. Con la sentenza n. 04460/2026, i giudici hanno di fatto blindato l’impianto del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, confermando che la strada intrapresa è quella corretta per tutelare biodiversità e territori. Uno dei passaggi più significativi per la nostra Associazione è il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 19-ter della legge n. 157 del 1992. I giudici hanno definito tali dubbi come “manifestamente infondati”. L’attività di programmazione straordinaria è stata ritenuta pienamente compatibile con i principi comunitari e nazionali, a patto che rispetti la tutela delle aree protette e della fauna selvatica.
Strumenti tecnici
La sentenza legittima ufficialmente gli strumenti tecnici necessari per affrontare l’emergenza cinghiali:
- Abbattimento selettivo: Sono confermati i prelievi sia diurni che notturni
- Tecnologia al servizio del territorio: Legittimato l’uso di intensificatori di luce, visori e strumenti di illuminazione per garantire efficacia e precisione
- Metodi alternativi: Sebbene il Piano preveda l’abbattimento e la cattura come strumenti principali, i giudici hanno ribadito che l’integrazione con metodi alternativi è possibile e va valutata caso per caso dalle Regioni
Precisazioni importanti
Nonostante il giudizio complessivamente positivo, il TAR ha introdotto alcune importanti precisazioni:
- Incolumità pubblica (Art. 21 L. 157/92): I giudici hanno annullato la parte del Piano che pretendeva di disapplicare indiscriminatamente i divieti previsti dall’art. 21 della legge quadro. Restano dunque intoccabili le norme di sicurezza, come il divieto di sparare verso abitazioni o il trasporto di armi nei centri abitati
- Vincoli Europei: Il tribunale ha ricordato che non si possono introdurre deroghe generalizzate ai divieti comunitari sull’uso di mezzi di cattura non selettivi (Direttiva Uccelli e Habitat). La tutela della biodiversità resta la priorità
- Specie parautoctone: È stata annullata l’esclusione automatica dei metodi alternativi per le specie “parautoctone” (quelle presenti prima del 1500 DC come daino e coniglio selvatico), che non possono essere equiparate in tutto e per tutto alle specie esotiche invasive
Aree protette
Il TAR ha inoltre annullato la previsione del commissariamento automatico degli Enti gestori delle aree protette regionali in caso di mancato adeguamento al Piano entro sei mesi. Per i giudici, il potere sostitutivo deve avere una base legale specifica e non può calpestare l’autonomia regolamentare degli Enti Parco sancita dalla Legge 394/1991. Questa sentenza rappresenta una vittoria per chi crede in una gestione scientifica e pragmatica della fauna. Il Piano Straordinario esce rafforzato nella sua struttura portante, pur con i necessari richiami alla sicurezza e al diritto europeo che ne garantiscono l’equilibrio (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia).





































