Il Decreto sicurezza 2026 purtroppo introduce una rilevante (e preannunciata) stretta sui coltelli, per rispondere a una supposta recrudescenza di utilizzo nei crimini soprattutto da parte dei giovani. E però penalizza in modo ingiustificato gli oggetti e cerca di inasprire pene, quando basterebbe applicare le leggi che già esistono, senza complicare la vita ai cittadini, ai produttori e commercianti di coltelli e all’autorità giudiziaria. Il decreto-legge n° 23 del 24 febbraio 2026 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, ed è immediatamente esecutivo. Dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena decadenza, con possibilità di modifiche nel corso dell’iter di conversione. Cosa che naturalmente sperano produttori e commercianti, che almeno sono riusciti a far eliminare l’articolo 4-quinquies che prevedeva la tenuta di un registro delle operazioni giornaliere concernenti l’attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, nel quale annotare le generalità degli acquirenti.
La stretta sui coltelli
Il nuovo decreto aggiunge due commi all’articolo 4 e 4-bis della legge 110/1975. Portare fuori casa, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 cm diventa reato (prima era contravvenzione), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si torna così alla fatidica questione della lunghezza della lama, abrogata con la 110 per questa tipologia di coltelli a lama fissa o chiudibili privi di blocco.
Ma il decreto prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (e la confisca obbligatoria) anche per chi porta fuori dalla propria abitazione “strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo a farfalla oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”. In pratica il decreto inserisce questi coltelli “particolari” nell’articolo 4 bis della 110, dove sono da tempo compresi pugnali, coltelli a scatto e strumenti per cui il porto è normalmente vietato.

Questo è il nocciolo della questione: mentre per le lame generiche oltre gli 8 cm il porto è punito solo in assenza di giustificato motivo, e per i coltelli a farfalla oppure camuffati od occultati era già previsto il divieto assoluto, per i chiudibili con blocco o apertura a una mano di lunghezza pari o superiore a 5 cm il legislatore non richiama tale scriminante, quindi questa categoria dovrebbe essere considerata soggetta a un divieto di porto sostanzialmente assoluto. Resta libera la detenzione in casa, naturalmente, così come l’acquisto per i maggiorenni, che potranno solo trasportare tali coltelli, quindi non pronti all’uso e adeguatamente custoditi. È un bel problema perché si tratta dei tipi di coltello chiudibile più venduto e più collezionato che usato, spesso costoso.
Si penalizza un coltello, quello tattico e sportivo, e un mercato, presumendo non tanto che il blocco in sé sia pericoloso, quanto semmai l’occultabilità e la pronta disponibilità dell’apertura a una mano, criteri che non piacciono al legislatore (peggio alle forze dell’ordine).

E, naturalmente, si punisce una categoria di cittadini e di appassionati che non hanno nessuna intenzione di delinquere. In attesa di chiarimenti legislativi e di un consolidamento giurisprudenziale che temiamo corposo, conviene esercitare la massima cautela.
Purtroppo pare di poter dire che tra i coltelli proibiti possano ricadere anche i cosiddetti “multitool” che ciascuno di noi è abituato a portare a caccia da sempre senza problemi per le piccole evenienze che si possono verificare. Sappiamo bene che per la caccia è sempre preferibile un coltello con lama fissa di almeno 8 cm, e la caccia è sempre “giustificato motivo”, a patto di poter dimostrare in concreto di essere sul punto di recarsi a caccia o di tornare o ancora di svolgere operazioni successive come la scuoiatura o l’eviscerazione, per le quali il coltello è ovviamente determinante.

Il giustificato motivo
Il coltello dalla legge italiana (Tulps 18 giugno 1931, n. 773) non è definito “arma”, bensì “strumento da punta o da taglio atto a offendere”: non è, cioè, considerato come appositamente concepito per l’offesa alla persona, perché ha una differente destinazione originaria che non è difficile comprendere. Rispetto all’arma lo strumento atto a offendere è di libera vendita, non deve essere denunciato, può essere portato fuori dalla propria abitazione, però con “giustificato motivo”, secondo quanto dispone il secondo comma dell’articolo 4 della legge 110/75. Quello del giustificato motivo è un concetto piuttosto critico perché, a seconda se lo si ritiene o meno ricorrente, rende sostanzialmente lecito il porto di uno strumento atto a offendere che in via presuntiva lecito non è. Deve essere concreto, attuale e verificabile. La presunzione di non liceità può essere superata solo con la manifestazione da parte del detentore di una ragione plausibile di detenzione, per cui se nulla riferisce al momento della sorpresa in flagranza, il porto rimane senza motivo lecito. Il guardiaboschi, per esempio, o il guardia caccia o, ancora, il boscaiolo o il vigile del fuoco possono portare un coltello nell’ambito della loro attività lavorativa. Il pescatore e il cacciatore possono portare il coltello a pesca e a caccia, il cercatore di funghi, quando va in cerca di funghi, il subacqueo quando si immerge. E, poi, è giustificato il trasporto dall’acquisto all’abitazione e il trasferimento verso il luogo di lavoro per un cuoco.

Sanzioni accessorie
Dal nuovo decreto sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d’armi, applicabili dal prefetto. Scelta discutibile e poco attinente. Il decreto vieta poi la vendita ai minori di strumenti da punta o taglio, imponendo l’obbligo di verificare la maggiore età, anche sull’e commerce, con possibili blocchi dei siti inadempienti da parte di Agcom. Se un minore, inoltre, commette uno dei reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere, chi esercita la responsabilità genitoriale può essere sanzionato da 200 a 1.000 euro.
Se per i produttori di coltelli e i distributori italiani, la legge ha effetti devastanti, perché saranno tutti costretti a produrre e commercializzare coltelli a lama fissa (con lama preferibilmente più corta di 8 cm) e coltelli pieghevoli senza blocco meccanico. Neanche i commercianti gradiranno il sovraccarico di responsabilità.

Coltellinai e associazioni venatorie preoccupati
I coltellinai del Consorzio di Maniago (Pn) hanno chiesto al viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, di rivedere il decreto soprattutto per il divieto assoluto di porto per i coltelli pieghevoli con blocco della lama di lunghezza superiore a 5 cm. E lavorano su un documento comune da sottoporre al governo, firmato da tutti i distretti produttivi italiani e dalle varie associazioni che sono coinvolte. Il presidente del Consorzio di Maniago, Felice Coassin, ha spiegato che la norma contenuta nel decreto sicurezza rappresenterebbe una forte penalizzazione per il comparto, già duramente provato dalla politica dei dazi voluta dal presidente statunitense Donald Trump, che incide su una esportazione che rappresenta il 50 per cento del fatturato. “I coltelli non possono essere considerati arma in sé, se non quando impiegati con finalità offensive” sottolinea il Consorzio. “Un divieto generico di porto e detenzione rischierebbe di non incidere sulle reali dinamiche della criminalità, producendo effetti penalizzanti per migliaia di imprese, professionisti e cittadini che ne fanno uso lecito e responsabile”.
Il Consorzio suggerisce “di orientare l’intervento normativo verso politiche di prevenzione”, pur approvando “gli scopi dello schema di decreto legge”. Il viceministro ha confermato l’attenzione del Governo a non penalizzare un ampio settore produttivo. Anche Federcaccia e Arcicaccia hanno comunque preso posizione. La prima auspica “una più ragionata e pacata revisione dei contenuti del Decreto che senza snaturarne i fini non colpisca inutilmente chi ne fa un uso proprio e assolutamente legale, anche Federazione italiana della caccia con il suo Ufficio studi giuridici, sta mettendo a punto una serie di emendamenti migliorativi da proporre”. La seconda confida “che ci siano ancora tempi e modi per un intervento in sede parlamentare che riporti la norma sul terreno del buonsenso”.



































