Attuazione alla sentenza
Con DCR n. 854 del 20 maggio 2025 il Consiglio regionale della Lombardia ha dato attuazione alla sentenza del TAR n. 1516 del 2 maggio 2025, ponendo, con effetti immediati, il divieto alla caccia sui 475 valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della suddetta Deliberazione.
Decorrenza immediata
Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto, nelle aree interessate, ha decorrenza immediata e riguarda tutte le attività venatorie, compreso, quindi, l’allenamento e addestramento cani consentito dai trenta giorni antecedenti l’avvio della stagione di caccia e per tutta la durata della stessa.
Altre attività
Restano escluse, fatti salvi diversi divieti o limitazioni provenienti da differenti fonti (quali, a titolo di esempio, Piani di gestione e norme di salvaguardia di Siti natura 2000), in quanto non assimilabili all’esercizio venatorio, le seguenti attività: l’allenamento e l’addestramento dei cani e le gare e le prove cinofile nelle zone a tal fine istituite ai sensi dell’art. 21 della l.r. 26/93 i censimenti e i monitoraggi faunistici il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93. A questo link si possono visionare tutti i valichi inibiti all’attività venatoria (Federcaccia Lombardia).