Stato di applicazione
Con una interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro dell’Agricoltura e a quello dell’Ambiente, l’on. Francesco Bruzzone ha richiesto aggiornamenti in merito allo stato di applicazione del Regolamento UE sul Ripristino della Natura, la cosiddetta Nature Restoration Law e sulle prossime azioni del Governo in merito alla sua attuazione.
Cosa ha chiesto Bruzzone
In particolare, l’on. Bruzzone ha chiesto di sapere:
come i Ministri, secondo la propria competenza, intendano procedere alla mappatura, quantificazione e ripristino delle superfici degli ecosistemi, rispettando da una parte l’invarianza finanziaria e dall’altra il sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino e i nuovi obblighi derivanti dal regolamento;
fino al 2030, a quali parti del territorio, tra aree protette, sti di natura 2000, zone umide, zone agro-silvo-pastorali ecc, i Ministri intendano riservare priorità di intervento;
con quali tempistiche i Ministri intendano attivare un confronto con i portatori d’interesse, come previsto dall’articolo 14 del regolamento e ritenuto un’urgenza preliminare alla definizione delle azioni prevista dal regolamento medesimo.
L’interrogazione nel dettaglio
Di seguito il testo completo dell’Interrogazione:
Al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Per sapere – premesso che:
Il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al ripristino della natura (cosiddetta Nature restoration law), entrato in vigore il 18 agosto 2024, rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali e urbani, nonché per la conservazione delle popolazioni di impollinatori e il ripristino della connettività fluviale;
la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024, all’articolo 18, prevede l’adozione delle misure necessarie a garantire la piena ed efficace attuazione del regolamento, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti;
sulla base di tali criteri, lo schema di decreto attuativo del Governo, non potendo intervenire sulle disposizioni del Regolamento UE, si limita a disciplinare:
– l’individuazione delle autorità nazionali competenti, ossia MASE e MASAF, per gli ambiti di rispettiva competenza;
– la procedura per la redazione, adozione e aggiornamento del Piano Nazionale di Ripristino;
– il riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni statali, regionali e locali;
– il funzionamento del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico
– la clausola di invarianza finanziaria;
in base a quanto previsto dall’art. 4 del regolamento, per quanto riguarda gli habitat ritenuti in cattive condizioni elencati nel regolamento, gli Stati membri dovranno adottare misure volte a ripristinare almeno il 30% entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040, almeno il 90% entro il 2050. Nell’attuazione delle misure di ripristino, fino al 2030, gli Stati membri, se del caso, danno priorità ai siti Natura 2000;
secondo l’articolo 14 del regolamento, l’attività preliminare alla redazione del Piano, che dovrà essere presentato alla Commissione UE entro il 1° settembre 2026, comprende la mappatura e la quantificazione delle superfici degli ecosistemi che devono essere ripristinate;
l’articolo 15, comma 3, lettera u), del regolamento prevede che il Piano contenga la stima delle esigenze di finanziamento per l’attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell’Unione–:
come i Ministri, secondo la propria competenza, intendano procedere alla mappatura, quantificazione e ripristino delle superfici degli ecosistemi, rispettando da una parte l’invarianza finanziaria e dall’altra il sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino e i nuovi obblighi derivanti dal regolamento;
fino al 2030, a quali parti del territorio, tra aree protette, sti di natura 2000, zone umide, zone agro-silvo-pastorali ecc, i Ministri intendano riservare priorità di intervento;
con quali tempistiche i Ministri intendano attivare un confronto con i portatori d’interesse, come previsto dall’articolo 14 del regolamento e ritenuto un’urgenza preliminare alla definizione delle azioni prevista dal regolamento medesimo.





































