Con deliberazione del 30 maggio 2025, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato una modifica sostanziale al sistema di vigilanza venatoria nei territori delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), accogliendo integralmente le richieste avanzate da Agrivenatoria Biodiversitalia (AB) e Coldiretti.
L’intervento normativo riguarda l’Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 dell’8 marzo 2004, già oggetto di revisione con la D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014. A essere modificata è la parte concernente la vigilanza venatoria all’interno delle AFV e AATV, ora integrata secondo quanto riportato nel nuovo Allegato A1.
Il nodo normativo e l’ampliamento delle competenze
La modifica è pienamente conforme all’impianto normativo della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e recepisce un principio fondamentale: la vigilanza venatoria può essere affidata a Guardie Giurate Volontarie (GGVV) appartenenti a tutte le associazioni venatorie e agricole. Vengono così ricomprese anche quelle rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In concreto, la nuova formulazione mette fine a una distorsione interpretativa del quadro regolamentare regionale, che fino ad oggi limitava in modo arbitrario e selettivo la possibilità di designazione delle GGVV nei territori delle aziende venatorie, configurando di fatto una posizione di quasi-monopolio nella sorveglianza sul campo.
Un provvedimento atteso e giuridicamente fondato
L’iniziativa congiunta di AB e Coldiretti – in quanto soggetti direttamente interessati alla gestione sostenibile del territorio rurale e alla valorizzazione della biodiversità – ha sollecitato un adeguamento tecnico-giuridico necessario e atteso, che restituisce equilibrio e legittimità all’impianto regolamentare.
Grazie a questo aggiornamento, le aziende AFV e AATV potranno ora esercitare in piena autonomia il diritto, sancito dalla legge nazionale, di affidare l’attività di vigilanza a soggetti qualificati, senza discriminazioni né limitazioni di appartenenza associativa.