500mila firme
L’Associazione per la Cultura Rurale, la Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, l’Associazione Cacciatori Veneti e la Fondazione per la Cultura Rurale – ETS hanno ufficialmente depositato presso il Senato della Repubblica le loro proposte di modifica alla legge statale n. 157/92. Tra l’altro si tratta di proposte che hanno ricevuto oltre 500mila firme di condivisione su tutto il territorio nazionale in appena 3 mesi. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Corretta gestione
La proposta si compone di 16 articoli che puntano ad aggiornare la normativa esistente, rendendola più rispettosa delle direttive comunitarie e più aderente alle esigenze di corretta gestione.
L’articolo 1 che modifica il comma 3 dell’articolo 4 della normativa attuale, sancisce il diritto delle Regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati dall’ISPRA: viene anche abrogato il comma 4 per permettere la cattura e la detenzione per l’utilizzo a fini di richiamo di tutte le specie cacciabili e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dalla 157/92.
L’articolo 2 ribadisce questa possibilità di cattura e detenzione, inoltre prevede la sostituzione dell’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province.
L’articolo 3 riporta l’ISPRA sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l’attuale normativa lo colloca sotto il Ministero dell’Ambiente.
L’articolo 4 ribadisce che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere alla caccia non deve superare il 30& (20% in Zona Alpi), ma obbliga anche Stato e Regioni a riperimetrare le aree protette e a riportarle alla percentuale prevista dalla legge, inserendo le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’addestramento cani con sparo nei campi appositamente autorizzati non è considerata attività venatoria e può essere esercitata anche al di fuori dei periodi di caccia.
L’articolo 5 elimina l’obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che impone al cacciatore di scegliere in via preventiva quale forma esercitare.
L’articolo 6 riconferma quanto previsto dalla normativa vigente, chiarendo che è consentito l’uso del fucile a tre colpi con caccia ad anima liscia e attestando l’utilizzo dei fucili a canna rigata con caricatore omologato o catalogato dalla fabbrica.
L’articolo 7 sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria.
L’articolo 8 specifica che il divieto di esercizio venatorio vale nei frutteti specializzati fino alla data del raccolto.
Altri cambiamenti
L’articolo 9 riconosce alle aziende agri-turistico-venatorie la possibilità di esercitare le attività consentite per tutto l’anno.
L’articolo 10 inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa.
L’articolo 11 favorisce un maggior coinvolgimento del mondo venatorio nell’attuazione dei piani di controllo delle specie opportuniste.
L’articolo 12 autorizza il trasporto delle armi, purché scariche e in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno di parchi e aree protette.
L’articolo 13 favorisce l’unione delle rappresentanze del mondo venatorio italiano.
L’articolo 14 vieta agli agenti di vigilanza di esercitare l’attività venatoria durante l’esercizio delle loro funzioni.
Gli articoli 15 e 16 prevedono la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate “minori”.