Ben oltre la semplice gestione
Il Consiglio di stato mette in discussione la composizione del CTFVN. L’ordinanza n. 01336/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 19 febbraio 2026, ha scoperchiato un vaso di Pandora istituzionale che va ben oltre la semplice gestione della caccia in Italia. Il cuore della disputa riguarda la ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, organo tecnico-consultivo fondamentale per la protezione della fauna e il prelievo venatorio, la cui nuova fisionomia ha scatenato una battaglia legale senza precedenti.
Guardare al futuro
La strategia dei ricorrenti (Arci-Caccia) si è basata su una difesa quasi nostalgica del passato, facendo leva su un principio di diritto acquisito derivante dalla Legge 157/1992. L’insistenza sulla vigenza della norma storica, ignorando l’evoluzione legislativa sulla razionalizzazione della spesa pubblica, appare oggi come un tentativo di preservare vecchi equilibri di potere piuttosto che di guardare al futuro della gestione ambientale. Questa resistenza al cambiamento si scontra frontalmente con l’esigenza di efficienza dichiarata dal legislatore, rendendo la pretesa di una composizione pletorica del Comitato un potenziale ostacolo alla rapidità dell’azione amministrativa. Anche la critica sui criteri di rappresentatività appare fragile, poiché in un sistema democratico il peso numerico degli iscritti resta un parametro ragionevole e oggettivo per la selezione dei partecipanti ai tavoli decisionali.
Legittimità costituzionale
Nonostante la sconfitta in primo grado davanti al TAR, il Consiglio di Stato ha deciso di non chiudere la partita, sollevando la questione di legittimità costituzionale. I giudici hanno rilevato che la legge 157/92 concede al Ministro un raggio di azione troppo vasto, permettendogli di modificare o sopprimere organismi senza criteri chiari.
Una vittoria formale
In ultima analisi, l’aver portato la questione alla Consulta rappresenta una vittoria formale per i ricorrenti che nasconde però un profondo rischio. L’ostinazione nel voler mantenere una rappresentanza garantita per ogni singola sigla ha spinto i magistrati a interrogarsi sulla tenuta costituzionale della norma. Se la Corte Costituzionale dovesse confermare la legittimità della 157/92, le realtà escluse si troverebbero definitivamente tagliate fuori da ogni processo decisionale, senza più alcun margine di manovra legale o politica. Resta da capire se questa battaglia sarà ricordata come un atto di coraggio istituzionale o come l’ultimo sussulto di un modello gestionale ormai superato dai tempi che potrebbe creare problemi alla gestione faunistica nel nostro Paese (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia)


































