La sentenza
La Corte di Cassazione (Sez. III Civile), con l’ordinanza n. 6466 del 18 marzo 2026, ha definito i confini della responsabilità degli Enti Parco nella gestione della fauna selvatica. Il principio espresso è netto: l’attività di tutela non può limitarsi al monitoraggio scientifico, ma deve includere interventi concreti per prevenire impatti negativi sulle attività umane circostanti.
Il caso: incursioni di orsi e omissioni gestionali
La controversia ha avuto origine dalla richiesta di risarcimento avanzata dal titolare di un’impresa agricola di Lecce dei Marsi (AQ). L’agricoltore ha agito contro l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) per i danni alle colture provocati dagli orsi. Mentre l’Ente Parco invocava l’applicazione del solo indennizzo, i giudici di merito hanno condannato l’ente al risarcimento integrale del danno per una somma di 18.755,00 Euro, oltre accessori. La Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso del Parco.
La distinzione tra indennizzo e risarcimento
Obblighi Indennitari (Art. 15 L. 394/1991): Si tratta di somme dovute che prescindono da una condotta colposa dell’ente.
Responsabilità Risarcitoria (Art. 2043 c.c.): Scatta quando il danno è causato da una condotta colposa dell’ente, ovvero quando quest’ultimo non svolge adeguatamente le attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e del relativo habitat.
L’omissione concreta: Mancanza di risorse alimentari interne
La “colpa” attribuita all’Ente Parco risiede nella mancata adozione di misure atte a ridurre la necessità per gli animali di sconfinare.
Gli accertamenti
Secondo quanto accertato, l’Ente è istituzionalmente consapevole che l’orso compie grandi spostamenti alla ricerca di cibo. È stata riscontrata una totale assenza di prove circa l’adozione di iniziative concrete per consentire agli esemplari (circa una cinquantina) di trovare sostentamento all’interno del Parco. In particolare, non sono state attuate misure semplici e non pregiudizievoli per la fauna, come la piantagione di alberi da frutto all’interno dei confini protetti, per evitare che gli orsi fossero costretti a nutrirsi presso le aziende agricole esterne. La sentenza sottolinea che il dovere di cura dell’ecosistema deve bilanciare la tutela della specie con l’esigenza di limitare i pericoli per i beni e le attività umane.
Le conclusioni
L’accertamento dell’adeguatezza dell’attività di gestione è un fatto riservato al giudice di merito. Se l’ente non dimostra di aver adottato misure preventive possibili (non limitandosi a ricerche e monitoraggi), risponde dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale. In definitiva, la Cassazione ribadisce che la conservazione della fauna selvatica richiede una gestione attiva dell’habitat, rendendo l’ente responsabile qualora l’inerzia gestionale si traduca in un danno ingiusto per i terzi (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia).





































