L’obiettivo
Con la pubblicazione del Decreto n. 1818 del 12/02/2026, la Regione Lombardia ha definito le modalità operative per la sostituzione e il rilascio dei contrassegni (i cosiddetti “anellini”) per gli uccelli utilizzati come richiami vivi. Queste regole mirano a garantire l’inamovibilità dei sistemi di identificazione e a rispondere alle normative europee sulla conservazione degli uccelli selvatici. Ecco tutto quello che c’è da sapere per essere in regola.
I Nuovi Anelli: Caratteristiche e Validità
I nuovi contrassegni devono essere interamente realizzati in lega di alluminio. Per essere considerati validi ai fini venatori, devono riportare un codice identificativo composto dalla sigla della provincia di residenza, la sigla della specie e un numero di serie. Una volta consegnati al cacciatore, questi anelli hanno una validità di 15 anni. La priorità attuale riguarda la sostituzione degli anelli non conformi (ovvero quelli non realizzati in duralluminio, acciaio o altri materiali certificati). Chi può richiederli? I cacciatori già iscritti nella banca dati regionale che, entro il 31 marzo 2026, abbiano provveduto all’aggiornamento annuale e alla compilazione del modulo “fabbisogno contrassegni”.
Quanti anelli si ricevono
Verrà consegnato un numero di anelli corrispondente al fabbisogno dichiarato, purché non superi il numero di richiami effettivamente posseduti per quella specie. In caso di disponibilità limitata, la Regione procederà con una ripartizione proporzionale. Casi Speciali: Benessere Animale e Deterioramento. Oltre alla sostituzione massiva, il decreto prevede deroghe per casi specifici legati alla salute dell’animale o all’usura del contrassegno:
Finalità terapeutiche
Se il richiamo presenta lesioni, la sostituzione può essere richiesta previa presentazione di un certificato di un medico veterinario.
Deterioramento: Se l’anello diventa illeggibile, la necessità di sostituzione deve essere accertata e verbalizzata dagli organi di vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute.
Gestione degli Uccelli Feriti
Una novità importante riguarda gli uccelli feriti durante l’attività venatoria che il cacciatore intende legalizzare come richiami.
Soccorso
L’uccello deve essere immediatamente affidato a un veterinario.
Comunicazione: Il cacciatore deve avvisare l’ufficio AFCP di residenza tramite mail o PEC entro le ore 24 del giorno successivo al ferimento.
Esito: Se il veterinario dichiara il volatile non curabile o non idoneo, l’animale deve essere soppresso (per evitare sofferenze) o consegnato a un centro di recupero (CRAS).
Cronoprogramma e Obblighi: I “10 + 20 Giorni”
La logistica non è gestita direttamente dai singoli cacciatori, ma tramite le associazioni venatorie, ornitologiche o gli ATC/CAC. È fondamentale rispettare i tempi tecnici per non incorrere in sanzioni:
Ritiro: Una volta che l’associazione ha ricevuto gli anelli dalla Regione, ha 10 giorni per consegnarli al cacciatore.
Apposizione: Il cacciatore ha 10 giorni dalla consegna per applicare il nuovo anello al richiamo.
Restituzione: Entro 20 giorni dal ritiro dei nuovi anelli, il cacciatore deve riconsegnare all’associazione i vecchi contrassegni sostituiti o quelli inutilizzati.
o Nota Bene: Il numero di anelli nuovi ricevuti deve corrispondere esattamente al numero di quelli restituiti. Non sono ammesse eccezioni.
Tracciabilità e Controlli
L’intero processo è blindato da un sistema di tracciabilità documentale chiamato Modulo 4, che deve essere firmato in ogni passaggio. Le Polizie Provinciali e i Carabinieri Forestali hanno il compito di vigilare sull’intera filiera. È previsto un controllo ispettivo su un campione di almeno il 5% dei cacciatori che effettuano la sostituzione (percentuale che sale al 10% nei casi di deterioramento o motivi terapeutici). Gli anelli vecchi restituiti non verranno riutilizzati, ma saranno distrutti ufficialmente dagli uffici regionali (Federcaccia Lombardia).




































