Danni alle colture
La Cabina di Regia delle Associazioni Venatorie Toscane ha inviato ai Consiglieri Regionali Toscani una proposta di emendamento del Regolamento 36/r che renda responsabili, coloro che chiederanno di escludere i propri terreni dai territori a caccia programmata, degli eventuali danni alle colture, a cose o a persone, nei terreni così resi divieto di caccia e nelle aree circostanti.
Strumentalizzazione
Visto il clamore che sta accompagnando la strumentalizzazione della possibilità di sottrarre fondi rustici alla gestione programmata della caccia, vogliamo riportare il dibattito nel giusto filone. La questione viene presentata, correttamente, come un diritto sancito dalla legge. Vogliamo, però, accompagnarlo anche a qualche dovere, in modo che questo strumento gestionale sia riportato alla dimensione prevista dai padri della ln 157/92 e della lr 3/94. Chi volesse accedere a questa possibilità, rendendo impossibile la gestione di una parte del territorio da parte degli ATC, sia chiamato a rispondere delle possibili conseguenze derivate dalla sua scelta. Per questo chiediamo che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fauna non gestita nell’area interdetta e nel territorio limitrofo, senza che questi oneri ricadano sulla collettività.
Le modifiche
Per questo le Associazioni componenti la Cabina di Regia delle Associazioni Venatorie Toscane intende proporre la modifica riportata di seguito all’attenzione dei Consiglieri Regionali della Toscana.
EMENDAMENTO AL DPGR 3 NOVEMBRE 2022, N. 36/R
Modifica dell’articolo 44 – Aree sottratte alla caccia programmata
Art. 1 – Modifica dell’articolo 44 del DPGR 36/R/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 44 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36/R, è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, i proprietari e i conduttori dei fondi rustici che abbiano richiesto e ottenuto l’esclusione dei medesimi dalla gestione programmata della caccia ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 sono tenuti, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente, a rispondere economicamente dei danni alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica nei fondi esclusi e nei terreni situati entro un raggio di 1.000 metri dal perimetro degli stessi.
L’obbligo di cui al presente comma è riferito ai danni verificatisi durante il periodo di validità dell’autorizzazione di esclusione e permane per tutta la durata della stessa. Nel caso di esclusione richiesta congiuntamente da più proprietari o conduttori, la ripartizione degli eventuali oneri è determinata in proporzione alla superficie dei fondi interessati, salvo diverso accordo tra le parti.
La Regione disciplina, con proprio atto, le modalità di accertamento dei danni, la determinazione del relativo importo, i criteri di ripartizione degli oneri e le procedure per la richiesta e il riconoscimento del risarcimento, assicurando il contraddittorio tra le parti interessate e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.»
Art. 2 – Disposizioni attuative
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, individua le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, anche al fine di garantire l’uniformità delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni sul territorio regionale.
Relazione illustrativa
L’emendamento intende introdurre un criterio di responsabilizzazione economica connesso alla scelta di sottrarre fondi rustici alla gestione programmata della caccia, estendendo la valutazione degli effetti di tale scelta anche alle aree circostanti, entro il limite di 1.000 metri.
La proposta si fonda sui seguenti principi:
– Responsabilità connessa alla scelta di esclusione: chi richiede e ottiene un regime particolare di gestione del fondo assume gli oneri previsti dalla norma per gli eventuali danni riconducibili alle condizioni di gestione faunistica conseguenti all’esclusione.
– Tutela delle aziende agricole circostanti: si intende evitare che i costi dei danni provocati dalla fauna selvatica ricadano esclusivamente sugli agricoltori che mantengono i propri terreni nella gestione programmata della caccia.
– Tutela della pubblica incolumità.
– Certezza delle procedure: la Regione è chiamata a definire criteri per quantificare e ripartire gli oneri, evitando contenziosi e applicazioni difformi sul territorio.
Le Associazioni componenti la Cabina di Regia delle Associazioni Venatorie Toscane Arci Caccia, ANLC e Italcaccia


































