Imprese individuali o collettive
Questa la posizione dell’Ente Produttori Selvaggina sulla riforma delle aziende faunistico venatorie: “La modifica dell’articolo 16 della Legge 157 del 1992 che autorizza l’istituzione e/o la trasformazione delle aziende faunistico venatorie in imprese individuali o collettive pare risolvere solo in parte il vuoto giuridico e fiscale sofferto dai nostri concessionari. L’Ente Produttori Selvaggina da oltre un decennio ha ripetutamente sensibilizzato il Governo nel prevedere una norma tecnico-fiscale più adatta alle esigenze attuali“.
Codice Civile
“Tuttavia, segnaliamo che al momento, per come è articolata la modifica, non è chiaro se l’impresa svolta da un’azienda faunistico venatoria è concepibile o meno come impresa agricola, estendendo a chi esercita la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, che, allo stato, non contempla tra le attività che qualificano l’imprenditore agricolo quella della gestione faunistico venatoria“.
I prossimi passi
“Sarà nostra priorità informare i concessionari non appena riceveremo informazioni in merito al fine di avviare un servizio di supporto all’adeguamento dei regolamenti regionali alla nuova normativa“.




































