In poche parole, è stata data ragione a un cacciatore originario di Firenze che si era previsto privato della sua licenza nonostante la riabilitazione intervenuta per dei reati compiuti in passato. Inoltre, l’interpretazione del Tribunale Amministrativo Regionale toscano è stata bocciata dallo stesso Consiglio: la nuova direttiva non può essere applicata soltanto a quelle situazioni che si sono verificate dopo l’entrata in vigore della norma, ma anche a quelle precedenti.
Ennesima proroga Quale Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Giovanni Filippini - nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti in argomento e con richiesta di darne la massima diffusione - ha trasmesso l’Ordinanza n. 2/2025 recante “Proroga Ordinanza n.5/2024 -...
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