La modifica della legge
“Riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti sulla situazione in cui versa la caccia in Italia ed in Veneto. Innanzitutto va chiarito che noi saremmo più che contenti se i calendari venatori regionali non venissero sospesi o annullati a seguito dei ricorsi al TAR da parte degli animal-ambientalisti ma, fino a quando le regioni italiane potranno emanare i loro calendari venatori solo con provvedimento e non con atto legislativo annuale, ogni anno ci troveremo nelle stesse situazioni con i calendari venatori impugnati e sospesi dopo che in cacciatori hanno pagato per intero tutti i costi relativi al rinnovo della licenza di caccia”. “A nulla è valsa la modifica all’art. 18 della 157/92 approvata lo scorso anno dal Parlamento italiano perché, limitandosi a ridurre da 60 a 30 giorni il tempo utile per presentare i ricorsi ed invocando, in caso di accoglimento della sospensiva, l’inapplicabile previsione che, in teoria, dovrebbe far riesumare l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato, non ha portato alcun beneficio alla caccia in Italia.
Appostamenti e richiami vivi
Non sfugge a questa penosa situazione neanche il Veneto dove, come successo negli ultimi cinque anni, il calendario venatorio anche quest’anno è stato nuovamente sospeso in alcune sue parti e, per fortuna, non è stato riesumato il precedente calendario venatorio legittimamente applicato che, al netto dei pronunciamenti del TAR del Veneto del 2024, sarebbe risultato molto più restrittivo dell’attuale”. “Dopo aver definitivamente risolto la questione delle modifiche di sito per tutte le tipologie di appostamento e parzialmente risolto il problema dell’attualizzazione della legittimità della detenzione ed utilizzo dei richiami vivi, rimane ora da sistemare il problema creato con l’approvazione della legge regionale 17 giugno 2025, n. 7 che ha modificato la legge n. 14/1992 sulla viabilità silvo-pastorale. Con l’obiettivo di permettere ad alcun i selecontrollori la possibilità di percorrere la viabilità silvo-pastorale con i loro veicoli a motore, in deroga al divieto di carattere generale, al comma 1 lettera f) dell’art. 4 è stata inserita improvvidamente la frase “E’ esclusa l’attività venatoria”.
Transito dei fuori strada
Come avevamo purtroppo previsto, alcuni organi di vigilanza hanno immediatamente colto la palla al balzo per diramare un’intimazione scritta a tutti i comuni di competenza con la quale si evidenzia che, alla luce delle modifiche alla legge regionale 14/92, “non è più possibile rilasciare i contrassegni per il transito fuori strada al fine di esercitare l’attività venatoria”.
A nulla può valere, giuridicamente parlando, l’emanazione di una lettera di un funzionario regionale al quale è stato chiesto di tentare di porre rimedio alla cazzata approvata dal Consiglio regionale del Veneto con legge 7/2025. Nella gerarchia delle fonti una legge può essere interpretata autenticamente solo dall’Organo che l’ha emanata o, nella peggiore delle ipotesi, con una delibera di Giunta regionale e non certo con una lettera di un funzionario regionale che si limita a scrivere (spontaneamente o spintaneamente) una sua opinione, che tale rimane. Meglio avrebbero fatto i Consiglieri regionali del Veneto a prestare maggiore attenzione nella fase di approvazione della legge 7/2025, evitando di inserire nel testo la frase “E’ vietata l’attività venatoria”. Ma delle capacità cognitive di alcuni consiglieri regionali abbiamo già avuto riprova anche quando ci volevano far potare le nostre piante dell’appostamento solo nel terzo inferiore delle stesse, obbligando in cacciatori a presentare preventivamente la georeferenziazione dell’appostamento e la documentazione fotografica del luogo in cui veniva realizzato l’appostamento prima e dopo il suo allestimento.
Annotazione dei capi
Ci permettiamo di fare un esempio per coloro che ritengono che una semplice lettera di un funzionario regionale possa superare o interpretare quanto previsto da una legge regionale.
Alcuni organi di vigilanza verbalizzano i cacciatori perché omettono di annotare i capi abbattuti sul loro tesserino venatorio regionale subito dopo l’abbattimento, come previsto dall’art. 12 comma 12 bis della 157/92, nonostante la Regione del Veneto abbia emanato la DGR n. 1385/2017 con la quale si sancisce che l’annotazione del capo abbattuto “possa essere effettuata non appena abbattuto ed incarnierato il capo”. Perché dunque vengono verbalizzati i cacciatori che annotano il capo dopo averlo abbattuto ed incarnierato? Perché, ad avviso degli organi di vigilanza, nella gerarchia delle fonti, una delibera di giunta non può prevalere su una legge. Figuratevi voi se una lettera di un dirigente regionale può prevalere su una legge, sia pure egli esprimendo una rispettabile opinione, che tale rimane (on. Sergio Berlato – Deputato italiano al Parlamento europeo e Presidente nazionale dell’Associazione per la Cultura Rurale).