Ennesima provocazione?
Continuano a far discutere gli innumerevoli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle al Senato in merito alla riforma della Legge 157 del 1992. Tra quelli che destano maggiore perplessità e che stanno facendo indispettire il mondo venatorio c’è quello contrassegnato dal numero 11.7. Di cosa si tratta nello specifico?
Le richieste
È uno degli emendamenti all’articolo 11 del testo (“specie cacciabili e periodi di attività venatoria”). Queste le richieste pentastellate nel dettaglio:
1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre»;
2) alla lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre»;
3) alla lettera c), le parole: «dal 1° ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 15 ottobre»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante.»;
Altre pretese
3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito l’Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell’Istituto»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell’esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all’esito del processo amministrativo.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso.»;
f) il comma 6 è abrogato;
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.»”.