Il testo in vigore
Il panorama della gestione venatoria aziendale in Lombardia ha appena ricevuto un importante aggiornamento. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 26 marzo 2026, è entrata in vigore la D.g.r. n. XII/5897Nuove Regole per AFV e AATV in Lombardia: Cosa cambia con la D.g.r. 5897/2026. Questa delibera modifica e integra la precedente disciplina (D.g.r. 4151/2025), introducendo chiarimenti fondamentali su aree demaniali, continuità territoriale e sorveglianza. Ecco un’analisi dettagliata delle principali novità.
Inclusione di aree demaniali: dalla “Autorizzazione” alla “Concessione”
Una delle modifiche più significative riguarda la natura giuridica del titolo necessario per includere terreni del demanio pubblico all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Agrituristico Venatorie (AATV). Il nuovo obbligo: non è più sufficiente una generica autorizzazione; il titolare deve ora presentare domanda di concessione. In attesa del rilascio della concessione, i terreni possono essere inseriti nel perimetro aziendale, ma vige l’assoluto divieto di caccia per chiunque.
Titolo all’esercizio: L’attività venatoria su tali aree è consentita solo dopo l’avvenuto pagamento del canone fissato dall’ente competente.
Continuità territoriale e “Aree Grigie”
Per risolvere problemi pratici di frammentazione del territorio aziendale, la nuova norma permette di includere nel perimetro aree che prima creavano interruzioni. Quali aree: strade, idrovie e opere di difesa idraulica come gli argini.
Limiti e Vincoli:
È necessario il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità competente.
Queste aree non possono superare il 10% della superficie totale dell’azienda.
Vige l’obbligo di installare tabelle specifiche con la dicitura “divieto di caccia”.
Vigilanza nelle AATV: Sale la soglia a 400 ettari
Cambiano le regole sulla gestione della sorveglianza interna per le Aziende Agrituristico Venatorie, con l’obiettivo di coordinare meglio le diverse disposizioni esistenti.
Sotto i 400 ettari: La vigilanza può essere assicurata direttamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi di guardie giurate venatorie volontarie. I nominativi devono essere comunicati alla Regione.
Sopra i 400 ettari: Resta l’obbligo di un responsabile della vigilanza dedicato (diverso dal concessionario) assunto a tempo pieno con la qualifica di guardia giurata venatoria.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni non conoscono eccezioni territoriali: si applicano a tutto il territorio regionale.
Si consiglia ai titolari di AFV e AATV di verificare la propria posizione relativa alle aree demaniali e di aggiornare, se necessario, la documentazione relativa alla vigilanza entro i nuovi limiti dimensionali (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia).



































