Pregiudizio grave e irreparabile
Il TAR Piemonte ha stabilito di accogliere parzialmente la domanda cautelare, e per l’effetto, di sospendere solamente la prescrizione del calendario venatorio relativa alla specie “allodola”, nella parte in cui prevede un numero di capi abbattibili superiore a quello indicato nel parere dell’ISPRA, e quella relativa alla specie “pernice bianca”, nella parte in cui ne consente la caccia in contrasto con quanto indicato nel parere dell’ISPRA, tenuto conto della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse alla tutela delle predette specie.
La stagione prosegue regolarmente
Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto per il resto la domanda cautelare. La stagione venatoria quindi può proseguire regolarmente come da calendario per tutte le altre specie come in origine stabilito.
Le associazioni ricorrenti
Il ricorso è stato proposto da Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.D.V. (E.N.P.A.), Organizzazione di Volontariato OIPA Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), Pan O.D.V. – Pro Natura Animali O.D.V., Federazione Nazionale Pro Natura A.P.S. (F.N.P.N.).



































