Critiche al calendario
È arrivato il ricorso al TAR del Calendario Venatorio veneto per la stagione 2026/2027. Un calendario già penalizzante per i cacciatori con mancanza completa di preapertura non solo al colombaccio, ma anche ai corvidi. Un calendario che ha anticipato di 20 giorni la chiusura alla beccaccia rispetto alla data di legge 31 gennaio. Un calendario che ha stabilito la chiusura anticipata al 20 gennaio 2027 per germano reale, canapiglia, gallinella d’acqua, pavoncella, moriglione e moretta. Ben sei specie che hanno tutte la possibilità di essere cacciate fino al 31 gennaio in armonia con la direttiva Uccelli e gli studi disponibili, come peraltro già in atto in numerose regioni italiane. Un calendario che ha nuovamente escluso il combattente nella regione più importante d’Italia per la caccia agli acquatici, proprio quando la Commissione europea ha stabilito che il prelievo compiuto in Europa è sostenibile. Un calendario che incredibilmente fissa un tetto stagionale massimo di 100 capi per i corvidi, quando le stesse specie sono oggetto di piani di controllo per i danni alle colture agricole e alla fauna.
Su cosa si basa il ricorso
In sintesi, il ricorso delle Ass. Ambientaliste si basa su sette punti, di cui il settimo con doppia richiesta di illegittimità:
1) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo istruttorio. In sintesi, le chiusure della caccia nelle specie mancano di dati che giustifichino le istruttorie proposte dalla Regione. Un esempio su tutti evidenziano che sono stati usati documenti, studi e relazioni non validi scientificamente.
2) Illegittimità per eccesso di potere (difetto di motivazione) giornate aggiuntive ottobre e novembre. In sintesi, i ricorrenti chiedono che venga tolta la giornata aggiuntiva ai turdidi a Vicenza e vengano tolte le giornate aggiuntive per la specie allodola.
3) Illegittimità per eccesso di potere (difetto di motivazione) specie allodola. I ricorrenti chiedono la sospensione alla caccia dell’allodola.
4) Violazione del principio di precauzione (difetto di motivazione) data di apertura e chiusura delle specie acquatiche migratrici. In sintesi, i ricorrenti chiedono che per gli acquatici l’apertura sia posticipata al 1° ottobre e la chiusura al 20 gennaio come per il germano reale e altre specie.
5) Violazione del principio di precauzione (difetto di motivazione) data di apertura e chiusura della specie turdidi. In sintesi, i ricorrenti chiedono l’apertura della caccia ai turdidi (cesena, tordo sassello e tordo bottaccio) al 1° ottobre e la chiusura anticipata al 20 gennaio di cesena e sassello.
6) Violazione del principio di precauzione (difetto di motivazione) per la specie pavoncella. In sintesi, i ricorrenti chiedono per la pavoncella la sospensione della caccia, visto che nel Calendario Venatorio si giustifica il prelievo con il carniere ma non vengono menzionate le misure che devono essere adottate e previste nel Piano di Gestione Nazionale.
7) Violazione del regolamento UE per utilizzo Piombo. In sintesi, i ricorrenti chiedono che la Regione si uniformarmi al regolamento UE dato che l’Italia è già sottoposta a procedimento di infrazione.
B) Contestano il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN). Sostengono che le indicazioni del CTFVN siano affermazioni non tecniche e prive di fondamento scientifico.
Come Federcaccia Veneto non possiamo che prendere atto che le numerose rinunce imposte ai cacciatori veneti, stabilite dalla Regione del Veneto e sopra citate, non hanno accontentato in alcun modo il mondo ambientalista, che puntualmente ha presentato il ricorso. Riteniamo al contrario che più si rinuncia più si dia forza al mondo anticaccia, che vede una debolezza perdente dell’istituzione regionale nel sostenere le proprie scelte.
No alle limitazioni prima del tempo
Constatiamo inoltre che la Regione del Veneto non ha voluto ascoltare l’offerta di collaborazione che Federcaccia Veneto e l’Ufficio Studi e Ricerche Nazionale avevano proposto per la stesura delle motivazioni a supporto delle scelte del calendario, che avrebbero potuto sostenere stagioni e specie cacciabili più soddisfacenti per i cacciatori. Vedremo cosa deciderà il TAR, ma in ogni caso la filosofia di Federcaccia è sempre la stessa: tutela di tutte le forme di caccia, mantenimento delle date della legge 157, e supporto tecnico-scientifico alle Regioni Italiane. I ricorsi ci sono e sempre ci saranno, ma non per questo bisogna introdurre limitazioni prima del tempo. Ci auguriamo che per i prossimi anni la Regione Veneto voglia accettare la collaborazione vincente che Federcaccia ha già dimostrato sia in Veneto (Sentenza n 2964/2024 del 13 dicembre 2024) sia in altre regioni (Il Presidente Federcaccia Veneto, Emiliano Galvanetto)



































