La seduta
Nella seduta di ieri, 30 luglio, la 1ª Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, Editoria, Digitalizzazione), presieduta dal senatore Balboni, ha dato “Parere non ostativo” alle Commissioni 8ª e 9ª riunite, in merito al Ddl (1552) MALAN e altri – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Il resoconto
Dal resoconto sommario della seduta, riportato sul sito del Senato:
Il relatore TOSATO (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l’approvazione di un parere non ostativo. Il senatore PARRINI (PD-IDP) dichiara il voto contrario, osservando come il provvedimento in esame costituisca una sorta di privatizzazione dell’esercizio dell’attività venatoria, alterando l’equilibrio tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti alla base della vigente legge n. 157 del 1992. Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto fermamente contrario, sottolineando come l’esercizio dell’attività venatoria confligga con altre attività di fruizione dei beni collettivi. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
Il testo del parere
Di seguito il testo del Parere:
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 1552
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
– per quanto attiene al riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, la disciplina della caccia – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, da ultimo, la sentenza n. 148 del 2023) – rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni, “che sono tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela”,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.