I ricorrenti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha respinto con l’ordinanza pubblicata oggi il ricorso presentato da LAC, LAV, LNDC Animal Protection, LIPU, WWF ed ENPA contro Regione Lombardia, con cui le sigle animaliste avanzavano istanza di sospensiva sulla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 4714 del 14.7.2025 con la quale viene autorizzato il prelievo in deroga delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e storno (Sturnus vulgaris) nel corso della stagione venatoria 2025/26.
Piccole quantità
“L’istanza cautelare – scrive il TAR Lombardia – non può essere concessa, risultando carente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Difatti, in disparte ogni valutazione sull’attendibilità dei dati posti a sostegno della determinazione della ‘piccola quantità’, dagli atti di causa emerge che il quantitativo di prelievo venatorio autorizzato in deroga per le due specie, in ogni caso, non crea significativi rischi di impatto demografico, alla luce dei ‘migliori dati disponibili’ e nel rispetto del principio della ‘sostenibilità’ del prelievo proposto”.
Documenti a supporto
“Accogliamo con soddisfazione l’esito della camera di consiglio di oggi del TAR lombardo” – ha commentato il presidente Massimo Buconi. “Siamo di fronte a un altro riconoscimento della correttezza delle delibere adottate dalla Regione Lombardia e dei documenti portati a supporto, fra gli altri, dal nostro pool di legali, di cui ringrazio nello specifico l’avvocato Lorenzo Bertacchi che ci rappresentava, e l’avvocato Pietro Balletti intervenuto in rappresentanza di ANUUMigratoristi. Dal 1° ottobre i cacciatori lombardi recuperano, pur con tutti i limiti del caso, due specie significative per la tradizione venatoria e lo fanno nel pieno rispetto delle leggi e della sostenibilità della specie” (fonte: FIDC).