Come si sono svolti i fatti
Un principio da tenere bene a mente. Una denuncia, da sola, non basta a giustificare la revoca della licenza di caccia: lo ha stabilito il TAR dell’Umbria nell’esaminare il ricorso del titolare della licenza stessa contro la revoca, al termine di una vicenda molto particolare e per certi versi singolare. Tutto è cominciato quando un uomo ha denunciato il dipendente di un’impresa agricola a causa dell’uso di una strada privata e del passaggio di trattori per trasportare liquami zootecnici.
Estraneità del denunciato
A dire il vero la denuncia è stata presentata 2 mesi dopo l’episodio contestato, ma tanto è bastato alla Prefettura di Perugia per vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti del denunciato, con la revoca del porto d’armi stabilita dalla Questura. L’autista del trattore si è dichiarato estraneo alle contestazioni e ha presentato il ricorso sottolineando come la denuncia fosse stata accolta senza alcuna istruttoria o approfondimento.
La ricostruzione va approfondita
La tesi è stata accolta, con questa motivazione da parte del TAR: “In mancanza di una valutazione espressa sulla veridicità o verosimiglianza dei fatti oggetto di denuncia da parte di un magistrato penale è necessario che i fatti vengano in qualche misura valutati. Non è sufficiente una mera denuncia se manca una verifica di attendibilità attraverso il confronto procedimentale con l’interessato, ovvero di qualsivoglia riscontro da parte della magistratura penale”.

































