Armi: le precisazioni di C.P.A. Sardegna sul rinnovo del porto d’armi scaduto da oltre dieci anni in base alle modifiche dell’art.5 della Legge 110/75.
Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 – Recepimento direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi (G.U. 10 dicembre 2010 n. 288); Art. 5 (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110) d) al sesto comma dell’articolo 8 dopo le parole “Coloro che”, sono inserite le seguenti: “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”. Nota: La norma quindi diventa “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell’articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.”
Pare che voglia dire che per il semplice acquisto o porto di armi i militari o ex militari non congedati, ex funzionari di PS, persone già in possesso di un certificato di maneggio armi, non dovranno rinnovare il certificato purché non siano trascorsi dieci anni dal momento in cui hanno cessato di avere licenze in materia di armi. Questa sarebbe la logica delle cose, ma non si riesce a capire che cosa si intenda per “presentazione” della prima istanza.
Stando alla lettera della legge si dovrebbe concludere che chi ha il porto d’armi scaduto e lo mantiene tale (scaduto) per 10 anni, in caso di rinnovo dovrà nuovamente fare l’esame e i tiri in un poligono autorizzato, l’esame di abilitazione venatoria invece è sempre valido. Quindi chi ha avuto il porto d’armi 10 anni, dovrebbe rifare il maneggio armi il che è cosa puramente assurda. Ma del resto è assurda la ratio stessa della norma: che fare se uno ha cacciato all’estero o a sparato in cantina? Qualcuno pensa che col tempo si dimenticano le regole di prudenza nel maneggio armi (l’istruzione al TSN non ha altro scopo).
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