Danni gravissimi
La Giunta Regionale della Toscana ha approvato la Delibera n. 751 del 22/06/2026. Questo importante provvedimento, che vede come proponente il presidente Eugenio Giani, introduce l’autorizzazione per il prelievo venatorio in deroga della specie storno (Sturnus vulgaris) su tutto il territorio regionale. L’obiettivo della delibera è chiaro: prevenire e limitare i gravi danni economici che lo storno arreca ciclicamente alle coltivazioni agricole e al comparto zootecnico toscano. Basti pensare che nel solo 2025 i danni ufficialmente registrati dagli ATC hanno superato i 17.043 euro, escludendo dal calcolo i danni non indennizzabili subiti dai piccoli produttori non professionali. Con settori strategici come la viticoltura (vini DOCG e DOC che coprono il 76% delle superfici a vite) e l’olivicoltura d’eccellenza, la Regione ha ritenuto prioritario intervenire a tutela del territorio.
Calendario e luoghi: dove e quando è consentito il prelievo?
La delibera stabilisce in modo molto selettivo i tempi e i luoghi in cui i cacciatori possono agire:
Il Periodo: Il prelievo può essere esercitato esclusivamente nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 13 dicembre 2026 compreso. L’arco temporale complessivo per l’applicazione delle regole è individuato dal 2 settembre al 13 dicembre 2026.
I luoghi consentiti: La caccia in deroga è permessa esclusivamente nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio massimo di 100 metri.
Presenza di frutto pendente: Il prelievo è autorizzato solo in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono già in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.
Nuclei vegetazionali sparsi: È consentito operare anche vicino a piccoli nuclei sparsi, purché costituiti da almeno due piante situate in piena terra.
Restrizioni territoriali: Sebbene l’atto sia valido su tutto il territorio regionale, vige il divieto assoluto di prelievo nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) durante i giorni di apertura anticipata della caccia.
Limiti di Carniere e Mezzi Consentiti
Per non incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 58 della L.R. 3/1994, è fondamentale conoscere i tetti massimi stabiliti dalla delibera:
Residenza: Il prelievo da appostamento è riservato esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana.
Carniere giornaliero e stagionale: Ogni cacciatore può prelevare un massimo di 20 capi giornalieri e 100 capi complessivi stagionali.
Tetto massimo regionale: Il numero totale di storni complessivamente prelevabili in tutta la Toscana per il 2026 è fissato a 20.000 capi.
Armi utilizzabili: È consentito l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12.
Munizioni di piombo: L’utilizzo di munizioni contenenti piombo è consentito nel rispetto delle normative nazionali vigenti.
Divieto di commercio: È assolutamente vietata la vendita degli storni prelevati.
Monitoraggio in tempo reale: Obbligatoria l’app “Toscaccia”
La tracciabilità degli abbattimenti
I cacciatori che intendono effettuare il prelievo in deroga sulla specie storno hanno l’obbligo tassativo di registrarsi e utilizzare il tesserino venatorio digitale regionale (applicazione Toscaccia). Tutti i capi prelevati devono essere annotati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga dell’applicazione. Questo monitoraggio rigido serve alla Regione per applicare il principio di precauzione: al raggiungimento del 95% del contingente regionale (pari a 19.000 capi), la Regione potrà disporre la sospensione anticipata del prelievo. L’eventuale stop definitivo verrà tempestivamente segnalato sulla pagina web del settore competente e all’interno dell’App Toscaccia.
Il confronto con ISPRA: le scelte della regione
La delibera è stata oggetto di un iter di consultazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che ha rilasciato un parere favorevole condizionato in data 17/06/2026. La Giunta regionale, tuttavia, ha deciso motivatamente di non accogliere alcune delle prescrizioni restrittive avanzate dall’Istituto.
Regole per l’uso di zimbelli e stampi
Per quanto riguarda i richiami, la delibera fa un’ulteriore distinzione temporale:
Nelle giornate di apertura anticipata: È consentito l’uso di zimbelli e/o stampi (rigorosamente non vivi), ad eccezione di quelli della specie storno.
Dalla terza domenica di settembre (20/09/2026): Per il prelievo dello storno è consentito l’uso di zimbelli, stampi e richiami vivi previsti dalle norme vigenti, ma resta il divieto assoluto di utilizzare richiami o stampi della specie storno.
I limiti del prelievo in deroga per lo storno, specifica infine l’atto, non si cumulano con i tetti complessivi di fauna migratoria previsti dal calendario venatorio ordinario (L.R. 20/2002). Controllate quindi la vostra applicazione Toscaccia e assicuratevi di registrare ogni capo subito dopo il recupero per garantire una corretta e trasparente gestione della stagione (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia).



































