Nuovo regolamento
Il 28 aprile, il Parlamento europeo ha votato a favore di un nuovo regolamento UE sul benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità. Il testo è stato approvato a maggioranza dai membri del Parlamento europeo (eurodeputati). Questo rappresenta la fase finale di un lungo processo negoziale che ha coinvolto la Commissione europea, gli Stati membri e il Parlamento europeo stesso. Uno degli obiettivi principali di questa legge è contrastare le pratiche illegali e scorrette di allevamento commerciale di cani. A tal fine, il nuovo regolamento stabilisce norme armonizzate per gli allevatori, le famiglie affidatarie e i punti vendita che commercializzano animali. Anche i cacciatori, che talvolta allevano cani, possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento se i cani vengono poi messi in vendita. È importante sottolineare che la legge distingue tra piccoli allevatori (fino a due cucciolate all’anno) e allevatori (più di due cucciolate all’anno). FACE ha collaborato con i responsabili politici durante tutto il processo decisionale per contribuire a garantire un testo equilibrato e proporzionato che tuteli il benessere degli animali senza imporre oneri eccessivi ai proprietari privati di cani. Vediamo insieme gli elementi chiave.
Identificazione e registrazione
Tutti i cani e i gatti, che si trovino in un negozio, in un rifugio o in una casa privata, devono essere dotati di microchip e registrati. La maggior parte dei paesi europei lo richiede già per i cani.
Immissione sul mercato
Il testo definitivo esclude chiaramente le cessioni sporadiche e irregolari dalla definizione di “immissione sul mercato” (ossia vendita, offerta in vendita, distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà). Questo è fondamentale per garantire che le attività non commerciali e occasionali rimangano al di fuori dell’ambito di applicazione del Regolamento. Si trattava di un’importante richiesta da parte di FACE.
Obblighi di benessere per i piccoli allevatori
Il testo mantiene una distinzione tra piccoli allevatori (fino a due cucciolate all’anno) e allevatori (più di due cucciolate all’anno). Sebbene i piccoli allevatori siano soggetti a requisiti meno stringenti, sono comunque tenuti a rispettare una serie di obblighi minimi in materia di benessere animale. Tali obblighi si applicano a tutti gli allevatori e ai proprietari di cani che allevano, vendono o donano cani, indipendentemente dall’entità dell’attività. Sono vietate diverse attività, tra cui l’uso della “corrente elettrica”. In molti paesi europei, i collari elettronici vengono utilizzati sui cani da caccia per proteggerli da situazioni pericolose durante la caccia, ad esempio prevenendo incidenti stradali o incidenti con il bestiame. Questa nuova legge non influirà sull’uso dei collari elettronici sui cani che non vengono commercializzati.
Taglio della coda
Il testo include una disposizione positiva che conferma che il taglio della coda può essere effettuato per motivi profilattici, laddove necessario per preservare la salute del cane, in conformità con la legislazione nazionale. Questo è un altro punto importante richiesto da FACE per garantire che si possano evitare sofferenze inutili ai cani che lavorano nella fitta vegetazione e sono a rischio di lesioni alla coda.
Requisiti relativi a illuminazione e temperatura
Il testo definitivo sostituisce il riferimento all’oscurità con l’obbligo di otto ore senza luce artificiale ed elimina le soglie specifiche di temperatura interna per i cani adulti, adottando un approccio più adatto alle diverse condizioni climatiche e geografiche degli Stati membri. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applicherà dopo due anni. Per alcuni articoli specifici sono previsti tempi di attuazione più lunghi. Commentando l’adozione del regolamento, il presidente della FACE, il dottor Laurens Hoedemaker, ha dichiarato: “Il benessere dei cani da caccia è una priorità per 7 milioni di cacciatori. Nell’applicare le norme, è essenziale che le autorità nazionali tengano presente la distinzione tra i cani immessi sul mercato e quelli tenuti come animali domestici privati, al fine di evitare oneri normativi indesiderati per i proprietari di cani privati.” (fonte: FACE).




































