I ricorrenti
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto si è espresso sul ricorso presentato da LAC, LAV, LNDC, LIPU e OIPA contro diverse associazioni venatorie e la Regione in merito all’impugnazione dei calendari di caccia. In particolare, le sigle ambientaliste e animaliste consideravano incostituzionale il primo periodo dell’articolo 18, comma 4, della Legge 157 del 1992.
Le motivazioni
Si tratta del passaggio in cui si sottolinea come “Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione“. In base alla visione animal-ambientalista, questo passaggio andrebbe cambiato perché sarebbe stato pensato solo per rendere più difficoltosa l’impugnazione del calendario venatorio, visto che non sarebbe sufficiente una tempistica del genere per agire in giudizio.
Nessuna scelta irragionevole
Per il TAR Veneto, però, il ricorso non può essere accolto. Queste le motivazioni dei giudici: “Un rito accelerato per la trattazione delle impugnazioni dei calendari venatori e, in particolare, la fissazione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione per la proposizione del ricorso, non sia irragionevole, né renda impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa“.
Efficacia limitata dei calendari
Ancora più interessante questa postilla: “La previsione del termine di trenta giorni per l’impugnazione è funzionale a dare una stabilità all’assetto degli interessi in gioco, tenuto conto del fatto che il calendario venatorio ha un’efficacia limitata a pochi mesi e che, rispetto alle date di apertura della stagione venatoria, l’interesse alla decisione del ricorso viene meno, di norma e per la maggior parte delle specie, con l’inizio del mese di ottobre“.