Attività sinergica Dopo due anni di attività sinergica, il primo team tematico del "Gruppo europeo di Eco-patologia della Fauna Selvatica di Montagna (GEEFSM)" ha prodotto un report scientifico sull'argomento. Gruppo di lavoro Gestire la salute degli ungulati di montagna non...
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La Regione Lombardia con la Legge 16 Agosto 1993 n° 26 s.i.e.m, all’Art 51 comma 5 cita testualmente:
Si applica la sanzione amministrativa da lire 400,000 a lire 1.200.000, per chi volontariamente procura disturbo all’esercizio venatorio, anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina; se l’attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell’Art 48, la sanzione è raddoppiata.
Diversi anni fà Monguzzi, noto Assessore Verde “anticaccia”, fu verbalizzato e sanzionato dalle guardie provinciali di Milano, per aver disturbato dei cacciatori che stavano cacciavano.
Perciò non penso che sia incostituzionale la legge che la Regione Liguria stia per deliberare.
un saluto