Una nuova sentenza A distanza di appena 24 ore la Sicilia fornisce il secondo spunto consecutivo per quel che concerne le sentenze più interessanti in tema di porto d'armi e detenzione di munizioni. Dopo il caso del cacciatore che ha...
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La Regione Lombardia con la Legge 16 Agosto 1993 n° 26 s.i.e.m, all’Art 51 comma 5 cita testualmente:
Si applica la sanzione amministrativa da lire 400,000 a lire 1.200.000, per chi volontariamente procura disturbo all’esercizio venatorio, anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina; se l’attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell’Art 48, la sanzione è raddoppiata.
Diversi anni fà Monguzzi, noto Assessore Verde “anticaccia”, fu verbalizzato e sanzionato dalle guardie provinciali di Milano, per aver disturbato dei cacciatori che stavano cacciavano.
Perciò non penso che sia incostituzionale la legge che la Regione Liguria stia per deliberare.
un saluto