Lo stesso vale per le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»). E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o di ammissione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.
Territorio provinciale Si è svolto ieri nella sede alla Stanga della Provincia di Padova un incontro tecnico con l’obiettivo di approfondire la questione del controllo della specie nutria sul territorio provinciale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sindaci del...
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