Lo stesso vale per le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»). E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o di ammissione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.
La scelta di Bruxelles La Commissione Europa ha deciso di rimuovere le restrizioni introdotte per contrastare la peste suina africana negli allevamenti suinicoli di Lombardia e Piemonte. Nello specifico si sta parlando di tre zone, vale a dire quella di...
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