Come si constata, c’è una distinzione tra scadenza della licenza (29 ottobre) e scadenza del libretto (31 agosto). Tuttavia, la Circolare precisa che la licenza continua a esser valida (dunque, permette tutte le attività di legge) anche nel caso in cui il libretto sia già scaduto dopo il 31 gennaio: con la sola precisazione che, in tal caso, il titolare avrà l’accortezza di portare con sé altro documento di riconoscimento (patente, carta di identità) che eventualmente esibirà , a richiesta, con la licenza di porto d’armi.
Un campionato di grande successo Un vero successo. Non c’è altro modo per definire il Campionato Nazionale delle Nuove Leve che sabato e domenica ha trasformato le pedane del Tav Roma in quella che, nelle intenzioni del Consiglio Federale, sarà...
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