Ambito Territoriale di Caccia
Il TAR LAZIO ha rigettato il ricorso proposto da Associazione Italiana della Caccia Italcaccia, contro Regione Lazio, Federazione Italiana della Caccia, Atc Ri1, Atc Ri2, per l’annullamento della Deliberazione della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 735 con la quale è stato approvato il nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)” e in particolare ove prevede che “lettera d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata”.
Partecipazione pluralistica
Secondo i giudici amministrativi occorre “riconoscere la necessità di contemperare il principio della rappresentatività con quello del pluralismo, secondo il quale la partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria (Consiglio di Stato sez. VI, 16/04/2025, n. 3297).
Categorie di soggetti
Il principio del pluralismo, tuttavia, deve essere interpretato avuto riguardo alla composizione dell’organo nel suo insieme e non, invece, rispetto alle singole categorie di soggetti che possono eventualmente comporlo (fonte: CONFAVI LAZIO).





































