Caccia in Deroga allo Storno: La Giunta Regione Marche ha approvato i criteri per il prelievo in deroga dello storno – Sturnus vulgaris – per il 2010.
In particolare nel territorio marchigiano, in base all’art 2 della legge regionale numero 8 del 2007, sarà possibile il prelievo in deroga dello storno nel periodo primo settembre – 19 dicembre 2010, “sulla base anche delle risultanze scientifiche elaborate dall’Osservatorio faunistico regionale”, sottolinea Petrini, che ricorda anche “la costante attenzione politico – amministrativa della Regione a tutela delle esigenze dell’attività faunistica – venatoria e agricola, testimoniata ad esempio dalla recente approvazione del Piano faunistico venatorio e dalla proposta di modifica alla legge regionale 7 del 1995. Iniziative, queste, ampiamente concordate con le associazioni venatorie stesse”. In particolare lo storno sarà prelevabile nelle giornate del primo, 4, 5,19, 22, 25, 26, 29 del mese di settembre.
Nel bimestre ottobre – novembre il prelievo sarà possibile cinque giorni la settimana, con esclusione del martedì e venerdì, mentre nel mese di dicembre, fino alla data del 19, tre giorni la settimana a scelta del prelevatore, sempre con esclusione del martedì e venerdì. Il prelievo della specie può essere effettuato solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da colture da seme, vigneti, oliveti e frutteti con frutti penduli, ivi compresi i nuclei vegetazionali sparsi che tuttora caratterizzano la campagna marchigiana.
“Sarà consentito derogare al limite territoriale stabilito – osserva Petrini – solo per il mese di ottobre in coincidenza dell’accumulo degli esemplari in migrazione con quelli sedentari: circostanza tale da vanificare l’azione di contrasto a difesa delle colture per il sensibile incremento congiunturale della specie dannosa”. I soggetti abilitati al prelievo sono esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica, ma la prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica. Il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo prelevatore. E’ obbligatorio per ciascun abilitato di annotare a fine giornata, sull’apposito tesserino, il numero dei capi prelevati – comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 8 del 2007.
E’ obbligatorio anche consegnare il tesserino al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2010 per consentirne la trasmissione agli Ambiti territoriali di caccia entro il 15 febbraio 2011. Per quanto riguarda l’orario di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2010/2011. La vigilanza delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale avverrà sotto il coordinamento delle Amministrazioni provinciali.
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