
Nei giorni indicati, la caccia è consentita ai cacciatori residenti nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia – ATC dove sono iscritti come residenza venatoria e/o come secondo ATC, e ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell’ATC dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di 20 capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di 5 capi per ciascuna delle specie: merlo e tortora.
Un punto di svolta Il dibattito sulla gestione faunistica e sulla regolamentazione dell’attività venatoria in Italia segna un punto di svolta. Il progetto di riforma dell’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 mira a riscrivere radicalmente la struttura...
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