Un no deciso
Quattro anni di contenzioso e nove motivi di ricorso. Alla fine il risultato è un nulla di fatto per la Lega per l’Abolizione della Caccia. Con la sentenza n. 2058/2026, pubblicata il 27 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto su tutta la linea l’offensiva giudiziaria della LAC contro le norme regionali che disciplinano il servizio delle guardie giurate venatorie e ittiche volontarie.
Cosa aveva chiesto la LAC
Nel 2022 la LAC aveva impugnato la delibera della Giunta regionale toscana n. 202/2022 e la successiva n. 646/2022. Le due delibere fissano le regole per le guardie volontarie (GGVV e GGIV) che operano sotto il coordinamento delle Polizie provinciali e della Polizia della Città Metropolitana di Firenze. L’associazione contestava praticamente tutto l’impianto:
l’obbligo di operare in una sola provincia;
il divieto di svolgere servizi fuori dal coordinamento pubblico;
la programmazione mensile dei turni;
il registro delle guardie volontarie;
il divieto di riprendere le persone con audio e video;
l’obbligo di passare dalla Provincia per chiedere dati ad altri enti;
lo stop al servizio nelle strutture faunistiche in cui la guardia ha interessi diretti;
la separazione tra guardie zoofile e guardie venatorie.
Secondo la LAC, queste regole trasformavano il volontariato in una sorta di lavoro subordinato e riducevano l’autonomia delle associazioni.
La risposta dei giudici
Il Collegio, presieduto da Alessandro Cacciari, non ha concesso nulla. Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché la delibera contestata era già stata sostituita. I motivi aggiunti, che riproponevano le stesse censure contro la nuova delibera, sono stati respinti come infondati. Il passaggio chiave della sentenza è netto. Secondo i giudici, con il ricorso la LAC cercava di sostituire le proprie valutazioni alle scelte organizzative della Regione. Inoltre non aveva indicato alcun elemento concreto di irragionevolezza che giustificasse l’intervento del giudice. In altre parole, la LAC non ha dimostrato che le regole fossero illegittime: semplicemente non le gradiva.
Il valore della sentenza
Il messaggio va oltre il caso toscano. La vigilanza venatoria è una funzione pubblica e spetta alle istituzioni organizzarla, non alle associazioni che si oppongono per principio all’attività venatoria. Il TAR riconosce alla Regione il diritto di coordinare, programmare e controllare chi opera sul territorio con funzioni di vigilanza. Lo fa nell’interesse dell’ordine, della trasparenza e della tutela dei cittadini, compresi i cacciatori che vengono controllati (fonte: AB – Agrivenatoria Biodiversitalia).































