Modalità di compilazione
CONFAVI, ACR, ACV e FCR si sono mosse tempestivamente per richiedere alla Giunta regionale del Veneto un’ulteriore conferma sulle corrette modalità di compilazione del tesserino venatorio regionale soprattutto per quanto riguarda l’annotazione sullo stesso tesserino venatorio regionale dei capi oggetto di prelievo, annotazione che può essere fatta “appena abbattuto e incarnierato” il capo stesso.
La spiegazione della Regione
A rispondere è stato il dottor Stefano Omizzolo, direttore dell’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria: “L’articolo 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento. Al riguardo, la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1385 del 29 agosto 2017, ha precisato le modalità operative di annotazione, stabilendo che, sia per la selvaggina stanziale sia per quella migratoria, l’annotazione del capo prelevato possa essere effettuata «appena abbattuto ed incarnierato» il capo stesso. Tale indicazione è stata successivamente richiamata dalla Direzione regionale con nota prot. n. 0609414 del 10 novembre 2023“.
Una norma ancora valida
La nota prosegue: “Si conferma pertanto che la DGR n. 1385 del 29 agosto 2017 è tuttora valida ed efficace e che le modalità di annotazione dalla stessa previste continuano ad applicarsi“.


































