Tanto premesso, resta opinabile la soluzione prospettata dal TAR delle Marche soprattutto perché rende estremamente ardua la valutazione di quali siano i limiti della giurisdizione civile o amministrativa e delle normative, pubblicistiche o civilistiche, da adottare in ciascuno dei singoli atti da emanarsi da parte degli ATC. Per tali ragioni l’ATC PS 1 valuterà, stante anche la circostanza che la decisione Tar Marche 41112019 è stata adottata con formula breve ex art. 60 CPA, a sottoporre tale decisione alla valutazione dell’On.le Consiglio di Stato, giudice di appello.
La riunione di Samarcanda Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sugli obiettivi dell’Unione Europea per la prossima conferenza globale sulla fauna selvatica (CITES CoP20), volta a rafforzare l’impegno della UE nel garantire che il commercio di fauna e flora...
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