Passo migratorio: uccelli migratori, il contributo dei cacciatori per la loro conservazione. Anche in Umbria è tempo di passo, ecco le regole per la caccia da appostamento.
“Gli uccelli migratori rappresentano una componente importante della biodiversità globale. La particolare collocazione del nostro Paese favorisce i grandi spostamenti degli uccelli che dopo un lungo volo ritrovano nei nostri territori, grazie al lavoro gestionale degli Atc e all’impegno dei cacciatori, le condizioni ottimali di svernamento prima della fase “nuziale”. Un giusto ed equilibrato prelievo non intacca il patrimonio faunistico ed in questa direzione si colloca la legislazione italiana che rispetta le indicazioni della ricerca scientifica e dell’unione europea. I cacciatori sono consapevoli di questo ed è anche grazie al loro contributo che è possibile aggiornare i dati a disposizione dell’Ispra attraverso progetti mirati o partecipando a monitoraggi, come quello sui tordi o sulle beccacce, organizzati dalle associazioni venatorie e specializzate.
Non v’è dubbio che la caccia da appostamento con l’utilizzo dei richiami vivi è una delle forme tradizionali della attività venatoria che in Umbria è molto diffusa e praticata da migliaia di cacciatori e che solo nei mesi scorsi è stata oggetto di un attacco strumentale e demagogico da parte delle associazioni animaliste che il Parlamento, grazie alla compattezza del mondo venatorio, con il protagonismo attivo e determinato dell’Arci Caccia, ha saputo respingere.
Le regole per la caccia alla migratoria sono molto ferree. La Regione dell’Umbria (con il R.R. n° 15/95) ha disciplinato gli appostamenti di caccia e l’uso e la detenzione di richiami vivi delle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
Ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 12 comma 5 lettera b, della Legge 157/92, può detenere un numero massimo di dieci soggetti di allevamento per ciascuna delle suddette specie , fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per coloro i quali hanno optato per l’attività venatoria ai sensi dell’art. 12 comma 5 lettera c, cioè da appostamento temporaneo l’uso dei richiami vivi è consentito in numero non superiore a dieci. La detenzione e l’uso dei richiami vivi di cattura delle specie cacciabili, è consentita con le stesse modalità previste per quelle di allevamento.
I cacciatori proprietari dei richiami vivi, muniti di ricevuta di acquisto dove viene riportato (sigla, numero e la specie di uccello) deve provvedere alla comunicazione presso la Provincia di residenza, la quale provvederà al rilascio di un documento di possesso, il quale dovrà essere sempre aggiornato. Il documento rilasciato dalla Provincia dovrà essere esibito su richiesta dagli organi di controllo. Nel ricordare queste norme l’Arci Caccia augura a tutti i cacciatori un “caloroso in bocca al lupo”.
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