Da pochi giorni la Cassazione ha stabilito che la Regione Emilia Romagna è responsabile dei danni causati da un cinghiale al mezzo di un automobilista. L’incidente era accaduto addirittura 17 anni fa, il 27 luglio del 2008 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. I giudici hanno confermato che la responsabilità per la fauna selvatica ricade sull’amministrazione regionale, che dovrà quindi risarcire il danno, quantificato in 20.300 euro. L’incidente si era verificato quando il cinghiale, uscito improvvisamente dalla vegetazione, aveva causato il ribaltamento dell’auto.
L’automobilista aveva citato in giudizio il Comune, la Regione e la Provincia di Modena. In primo grado, il tribunale di Modena aveva respinto la richiesta, ma in appello la responsabilità era stata riconosciuta, condannando Regione e Comune a pagare. La Regione aveva poi impugnato la decisione, ma ora la Cassazione ha confermato la responsabilità dell’ente regionale, affermando che la gestione e il controllo della fauna selvatica sono di sua competenza.
La proprietà della fauna è dello Stato
L’ente ha impugnato la decisione sostenendo di essere “priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica” e di avere trasferito “le relative funzioni alle Province”. Riteneva anche che l’automobilista dovesse dimostrare in concreto la colpa dell’ente. Per i giudici, invece, “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione”. Nelle motivazioni non viene fatto valere il dovere di custodia degli animali, ma la proprietà. Secondo l’articolo 2052 del Codice civile considerato, infatti, “il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
Secondo i giudici della suprema corte “le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”. Quindi “nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione”, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e anche «delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica”. Anche quando vengono svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
La richiesta di risarcimento alla Regione
Sembra questo l’orientamento più recente della Cassazione: la responsabilità della Regione è di tipo oggettivo e dunque, spetta all’ente pubblico dimostrare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile per essere esonerato dal risarcimento. Il cittadino ha, così, una probabilità più alta di ottenere il risarcimento per danni subiti a seguito di incidenti con animali selvatici e deve rivolgersi proprio alla Regione per le sue richieste, allegando tutta la documentazione: fotografie del veicolo, del punto dell’impatto e della presenza del selvatico nonché la documentazione ufficiale stilata dalle autorità competenti, come la polizia stradale o i carabinieri, chiamate sul posto anche per occuparsi del selvatico.
Le polizze RC Auto non coprono i danni provocati da incidenti con animali selvatici. Potrebbero coprire le garanzie aggiuntive come Kasko o eventi naturali, ma è importante verificare la propria polizza