Secondo i giudici amministrativi del TAR, la giurisprudenza ha in altre occasioni chiarito che il presupposto del pericolo di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica non ricorre quando a fronteggiare la paventata situazione la pubblica amministrazione abbia già provveduto con mezzi propri che, per la loro idoneità a evitare il danno temuto, rendano non più urgenti e indilazionabili ulteriori interventi a carico del privato. Nel caso di specie oltre a non essere stata compiuta una adeguata istruttoria, è mancata anche l’indicazione del termine finale di efficacia del provvedimento.