CALENDARIO VENATORIO REGIONALE ABRUZZO PER LA STAGIONE 2022-2023
SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
Quaglia (Coturnix coturnix): La caccia alla Quaglia eฬ esercitabile dal 1 ottobre al 31 ottobre 2022. Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Quaglia eฬ consentita dal 1 ottobre e fino al 31 ottobre 2022. Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia alla Quaglia.
Fagiano (Phasianus colchicus): La caccia al Fagiano eฬ esercitabile dal 1 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023. Nei mesi di dicembre e gennaio la caccia eฬ consentita esclusivamente nelle unitaฬ territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nellโambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dellโincremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e lโadozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dellโISPRA. Il prelievo della specie eฬconsentita altresiฬ nelle Aziende agri-turistico-venatorie nellโambito dellโarco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.
Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia al Fagiano.
Nelle aree Natura 2000 la caccia al Fagiano eฬ consentita dal 1 ottobre al 30 novembre 2022.
Coturnice (Alectoris graeca): dal 1 ottobre al 27 novembre 2022.
La caccia alla specie eฬ esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all’CAPO E-Coturnice.
Starna (Perdix perdix): dal 1 ottobre al 30 novembre 2022.
La caccia alla specie eฬ esercitabile esclusivamente negli ATC che attuano interventi di gestione attiva secondo le prescrizioni di cui al CAPO G-Starna.
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius): nei giorni 10 e 11 settembre 2022 e dal 18 settembre 2022 fino al 14 gennaio 2023. A settembre la caccia alla specie eฬ consentita esclusivamente nella forma dellโappostamento.
Lโattivitaฬ venatoria prima della terza domenica di settembre non eฬ consentita nelle aree Natura 2000.
Merlo (Turdus merula): dal 18 settembre al 31 dicembre 2022. A settembre la caccia alla specie eฬ consentita esclusivamente nella forma dellโappostamento.
Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus): dal 1 ottobre al 10 gennaio 2023. A gennaio la caccia alle specie eฬ consentita esclusivamente nella forma dellโappostamento. Nelle aree Natura 2000 eฬ vietata la caccia al tordo sassello.
Colombaccio (Columba palumbus): dal 1 ottobre al 10 febbraio 2023. Dal 1 gennaio al 10 febbraio 2023 la caccia eฬ consentita esclusivamente nella forma dellโappostamento. Dal 21 gennaio gli appostamenti devono essere collocati a non meno di 500 metri delle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.
Eโ consentito lโuso del piccione dโallevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie, ad esclusione nelle zone ZSC/SIC e ZPS.
Lepre (Lepus europaeus): dal 1 ottobre al 21 dicembre 2022.
La caccia alla specie eฬ esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO F-Lepre.
Volpe (Vulpes vulpes): prelievo vagante da parte del singolo cacciatore 1 ottobre-31 dicembre 2022; caccia in squadre organizzate con lโausilio di cani da seguita 1 ottobre 2022-30 gennaio 2023. Nel mese di gennaio la caccia alla specie eฬ esercitabile attraverso modalitaฬ operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentita la Regione.
Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 1 ottobre al 19 gennaio 2023.
La caccia eฬ esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO D-Beccaccia.
Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Beccaccia eฬ consentita dal 1 ottobre al 10 gennaio.
Nel mese di gennaio la caccia eฬ consentita solo a quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dallโanalisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenunziale svolto da personale qualificato.
Cinghiale (Sus scrofa): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022.
La caccia eฬ consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017ย e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia agli atti assunti dalla Regione.ย In considerazione dellโintroduzione del virus della peste suina africana nel territorio italiano ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, deve essere segnalato alle competenti autoritaฬ (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti).ย Deve essere altresiฬ segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate.ย Si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dallโIstituto Zooprofilattico dellโUmbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sullโevoluzione della malattia nel nostro territorio:
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanita…
http://www.izsum.it/izsum//
Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente pagina, del sito web di ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africa.
Nelle aree Natura 2000 la caccia eฬ consentita dal 1 ottobre al 19 gennaio 2023; per gli uccelli acquatici cacciabili vedere capo C paragrafo 2 del presente C.V..
La caccia a gennaio in forma vagante eฬ consentita limitatamente a corsi dโacqua, canali, fossi, risaie aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi.
Allodola (Alauda arvensis): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022.
Al fine di ridurre lโimpatto venatorio sulla specie, eฬ vietato lโesercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia (ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998).
Per le misure attinenti la caccia previste nel โPiano di gestione nazionale per lโAllodolaโ, oltre ai carnieri ridotti previsti al Capo b) punto 2,si stabilisce che tutti gli abbattimenti di Allodola, anche quelli fuori dalla regione di residenza venatoria, devono essere segnati sul tesserino e concorrono al carniere massimo totale previsto stagionalmente per ogni cacciatore.
ESERCIZIO ALLA CACCIA โ OBBLIGHI – DIVIETI
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA
Lโattivitaฬ venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni aย settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martediฬ e venerdiฬ.
La caccia al cinghiale eฬ consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo punto 4, nelle giornate di mercolediฬ, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puoฬ essere superiore a tre e lโATC puoฬ decidere di optare per la formula di tre giornate diย caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martediฬ e venerdiฬ.
Allโinterno dei distretti di gestione della Coturnice la caccia a tutte le specie eฬ autorizzata a partire dal 1ottobre.
La caccia in appostamento fisso o temporaneo dal 21 gennaio 2023 va esercitata ad una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
e. Lโesercizio venatorio eฬ consentito da unโora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Allegata al calendario si riporta una tabella con gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata di caccia. Fa eccezione la caccia alla beccaccia che ha inizio unโora dopo e termina unโora prima degli orari riportati nella tabella allegata.
f. I cacciatori con residenza venatoria in altra Regione, ammessi ad un ATC della regione Abruzzo potranno esercitare la caccia in Abruzzo in quelle giornate e per quelle specie consentite anche nel calendario venatorio della Regione di provenienza.
CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dellโarticolo 26 della L.r. 10/2004, ogni cacciatore per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia puoฬ abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Fauna stanziale:
– Cinghiale: n. 4 capi giornalieri;
– Lepre: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
– Coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
– Fagiano e Starna: n. 2 capi giornalieri di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
– Volpe: n. 2 capi giornalieri e n. 50 stagionali.
Fauna migratoria
– Quaglia e Codone: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
– Beccaccia: n. 5 capi giornalieri fino a dicembre, 2 capi giornalieri a gennaio e n. 25 stagionali;
– Allodola: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
– Colombaccio: n. 10 capi giornalieri;
– Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello: n. 15 capi giornalieri;
– Merlo: n. 5 capi giornalieri;
– Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia: n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali;
– Folaga, Gallinella dโacqua: n. 5 capi giornalieri;
– Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capistagionali; – Porciglione: n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
– Canapiglia, Mestolone e Frullino: n. 5 capi giornalieri e n. 20 capi stagionali.
ALLENAMENTO E USO DEI CANI
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
La caccia di selezione eฬ regolata dallโart. 18 della Legge 157/92 e dallโart. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005. In merito al periodo di inizio e fine della caccia di selezione la Regione Abruzzo acquisisce parere dellโIspra. I piani di abbattimento redatti dagli ATC sono sottoposti a parere vincolante dellโIspra. Fatto salvo quanto disciplinato dallโart. 18 della L.R. n. 10/2004, lโallenamento dei cani da caccia eฬ consentito, dietro pagamento della quota ad un ATC della regione Abruzzo. Lโallenamento dei cani da caccia eฬ consentito dal 1 settembre 2022 dallโalba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto. Lโallenamento dei cani eฬ consentito nelle aree naturali, lungo i corsi dโacqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati lโallenamento, lโuso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme. Nelle aree natura 2000 per lโallenamento del cane si rinvia alle DGR sulle misure minime di conservazione. Resta vietata ogni attivitaฬ di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martediฬ e venerdiฬ.
Lโallenamento dei cani eฬ altresiฬ vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europaeus) indicate dallโISPRA.ย Lโaddestramento e lโallenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dellโATC nel quale ha diritto allโaccesso, in qualitaฬ di cacciatore iscritto o ammesso.ย Lโallenamento dei cani non eฬ consentito nei giorni di caccia.ย I cani utilizzati per lโattivitaฬ venatoria devono essere registrati allโanagrafe canina.
5. DIVIETI
Eฬ vietata lโattivitaฬ venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggiorparte dalla neve. Eฬ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi dโacqua, laghi, stagni marcite e acquitrini, purcheฬ non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dellโalveo invaso dalle piene annuali, esclusivamente in appostamento temporaneo (fatta eccezione per il Beccaccino) con il cane tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita. Eโ fatto obbligo inoltre di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia.
Eฬ vietata la caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra dei fiumi.
In caso di innevamento prolungato e in caso di estese nevicate, la Regione puoฬ sospendere ogni attivitaฬ venatoria anche nei corsi dโacqua perenni, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficiedelle acque, pubblicandone avviso sul sito web dellโEnte.
Eโ vietato lโutilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale.Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dallโarea stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dellโISPRA, sui siti della Regione e degli ATC.
Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda lโutilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di Nibbio reale nel territorio dei comini di Torricella Peligna, Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
Saraฬ resa disponibile la visione del perimetro dellโIBA 115 e delle ZSC/SIC ad essa interne nei siti internet degli ATC interessati.
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELLโORSO.
Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali eฬ vietata qualunque forma di caccia, lโattivitaฬ venatoria nelle ZSC/SIC, nelle ZPS e nelle zone ZPC e ZPE eฬ consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.
Nelle ZSC/SIC e nelle ZPS con la specie Orso in Formulario, al fine di ridurre gli eventuali impatti sul plantigrado, le modalitaฬ di prelievo venatorio saranno individuate a seguito di incontri organizzati dal Dipartimento Agricoltura con la Rete di monitoraggio Abruzzo e Molise e gli ATC di volta in volta interessati e con gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, con Orso in Formulario, di volta in volta interessati”
Nei SIC/ZSC, ZPS con la specie Orso in Formulario, nellโArea contigua del versante abruzzese del PNALM cosiฬ come istituita dalla DGR 480/2018, e nella ZPC, e comunque nelle aree di presenza dellโorso, la caccia collettiva al cinghiale con lโutilizzo di piuฬ di un cane eฬ vietata.
1. ATTIVITAโ VENATORIA ZONA ZPC e ZPE (C1 C2 )
Per la tutela dellโOrso bruno marsicano, la caccia nella Zona di connessione e allargamento, dโora in avanti denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, dโora in avanti ZPE, distinta in aree denominate C1 C2 , individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo โCaccia e Pesca Sportivaโ, eฬ consentita secondo le seguenti disposizioni.
a. Cinghiale: la specie eฬ cacciabile dal 2 novembre 2022 al 29 gennaio 2023 nelle giornate fisse di mercolediฬ, sabato e domenica. Sono consentiti lโutilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica.
b. Lโesercizio della caccia eฬ consentito con le seguenti modalitaฬ: Zona ZPE C1
caccia in girata con limiere abilitato ENCI.
Zona ZPE C2
caccia collettiva con un solo cane. Zona ZPC
caccia collettiva con un solo cane.
Lepre: Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alla lepre eฬ consentita dal 1 ottobre al 21 dicembre 2022 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dallโENCI. Eโ consentito lโutilizzo e la detenzione.
Volpe: Zona ZPE e Zona ZPC
Lโabbattimento della volpe eฬ consentito esclusivamente durante la caccia ad altre specie.
Coturnice: Zona ZPE e Zona ZPC
La specie eฬ cacciabile dal 1 ottobre al 27 novembre 2022 con le prescrizioni di cui allโAll.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia puoฬ essere esercitata nelle giornate fisse di giovediฬ, sabato e domenica; sono consentiti lโutilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio puoฬ utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.
Altre specie: Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alle singole specie eฬ consentita nei periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia puoฬ essere esercitata con lโausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; eฬ vietato lโausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti lโutilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
ATTIVITAโ VENATORIA NEI SITI NATURA 2000
Nei seguenti siti della Provincia dellโAquila e Chieti in cui eฬ stata accertata la presenza dellโOrso bruno (Ursus arctos), la caccia al cinghiale eฬ consentita con le stesse modalitaฬ previste per la Zona ZPE – C1 del PNALM del presente capo C:
– ย SIC Gole del Sagittario (Cod. Natura 2000 IT7110099);
– ย ZSC โMonte Genzanaโ (Cod. Natura 2000 IT110100);
– ย SIC โMajella sud ovestโ (Cod. Natura 2000 IT110204);
– ย SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla โzonaZPEโ) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
– ย SIC Boschi fra Civita DโAntino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna โzona ZPEโ)(Cod. Natura 2000: IT7110205);
– ย ZSC Monte Sirente e monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– ย ZSC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000:IT7110207);
– ย ZSC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ย ZSC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ย ZSC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ย ZSC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ย ZPS Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).
– ย ZPS Sirente Velino (Cod. Natura 2000: IT7110130) esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)
b. Nelle seguenti zone in cui eฬ stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non eฬ consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, inoltre dal 21 gennaio lโattivitaฬ venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:
– ย ZSC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
– ย ZPS Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000:IT7140117);
– ย ZSC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
– ย ZPS Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
– ย ZSC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– ย ZSC Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara (Cod. Natura 2000: IT7130105)
– ย ZSC Calanchi di Atri (Cod. Natura 2000: IT7120083)
– ย ZPS Sirente Velino (cod. Natura 2000 IT7110130)
c. Nelle seguenti aree in cui eฬ stata accertata la presenza del Grifone, non eฬ consentito lโutilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
SIC Gole del Sagittario (Cod. Natura 2000 IT7110099);
ZSC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091); ZSC Monte Salviano (cod. Natura 2000 IT 7110092)
ZSC Monti Simbruini (cod. Natura 2000 IT 7110207)
ZSC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– ย ZSC Serra e Gole di Celano-ValdโArano(cod. Natura 2000 IT7110075).
– ย ZPS Sirente Velino (cod. Natura 2000 IT7110130)d. Eฬ vietato lโutilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo allโinterno dellโIBA 115 โMaiella, Monti PIZI e Monti Frentaniโ, ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (Milvus milvus). Eฬ obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati e nei Comuni ricadenti in Siti Natura 2000 aventi la specie Grifone (Gyps fulvus) in Formulario.3. ALRI SITI DI PRESENZA DELLโORSO
In attesa che sia ridefinita la zonizzazione adottata nellโarea di connessione e della conseguente revisione delle modalitaฬ di gestione venatoria, prima dellโapertura della caccia al cinghiale, lโUfficio Osservatorio Faunistico della Regione, concorda con la Rete di monitoraggio del PATOM le azioni da intraprendere qualora nelle zone di seguito indicate sia segnalata la presenza di Orso:
– ย Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ)
– ย Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise
– ย Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH)
– ย Area esterna al Parco della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa ValledellโOrta (PE)
– ย Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ)PRESCRIZIONI E DIVIETI
๏ผ Eฬ vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui allโart. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
๏ผ Eฬ vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
๏ผ Eฬ vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dellโOrso segnalate dal PNALMo da altro Ente Gestore;
๏ผ I cani impiegati nelle zone di presenza dellโOrso devono essere vaccinati con vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro;๏ผ In tutti le ZSC/SIC e ZPS della Regione Abruzzo vigono i seguenti obblighi e divieti:
Devono essere rispettate tutte le misure di conservazione generali e sito-specifiche dei Siti Natura della Regione Abruzzo approvate con DGR 279/2017 del 25.05.2017; DGR 492/2017 del 15.09.2017; DGR 493/2017 del 15.09.2017; DGR 494/2017 del 15.09.2017; DGR 562/2017 del 05.10.2017; DGR 477/2018 del 05/07/2018; DGR 478/2018 del 05/07/2018; DGR 479/2018 del 05/07/2018 e ss.mm.ii.
Eฬ vietato lโabbattimento, in data antecedente al 1 ottobre di esemplari appartenenti alla specie Marzaiola (Anas querquedula), Alzavola (Anas crecca), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella dโacqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola).
Eฬ vietata la preapertura dellโattivitaฬ venatoria, con lโeccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Eฬ vietata lโattivitaฬ venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi per una profonditaฬ di 500
metri dalla linea di costa e per una fascia pari a 100 metri a destra e a sinistra dellโasse fluviale;
Eฬ vietato lโaddestramento e lโallenamento di cani da caccia prima dell’apertura della caccia e dopo la chiusura dell’attivitaฬ venatoria;
– Eฬ vietata la caccia allโinterno di ZSC (ex SIC) e ZPS delle seguenti specie SPEC1: moriglione, pavoncella, tordo sassello, canapiglia, codone, frullino, mestolone;
– Eฬ vietato lโutilizzo del piccione di allevamento nella caccia di appostamento al Colombaccio.
– In tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, eฬ fatto divieto di attivitaฬ di addestramento cani, fatte salve le aree cinofile permanenti esistenti;
– NellโArea Contigua del PNALM va prevista una densitaฬ venatoria di un cacciatore ogni 40 ha; tale parametro serve a garantire una presenza, in aree spesso critiche per lโorso e per altre specie, di un numero di cacciatori estremamente contenuto riducendo cosiฬ il disturbo;
– Per le attivitaฬ venatorie nelle aree di connessione (per lโorso), il Dipartimento Agricoltura istituisce incontri con la Rete di Monitoraggio e con gli ATC di volta in volta interessati, al fine di individuare le modalitaฬ di prelievo venatorio atte a ridurre gli eventuali impatti sullโorso;
CACCIA ALLA BECCACCIA
Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, eฬ fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed allโinterno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. Lโattivitaฬ di monitoraggio puoฬ essere effettuata
esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attivitaฬ formative coerenti con le direttive tecniche allโuopo stabilite dallโISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.
La Regione Abruzzo provvede a sospendere la caccia della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dallโISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione dellโesercizio venatorio eฬ comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (https://www.regione.abruzzo.it/caccia/) La caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) eฬ esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni:
a. La caccia puoฬ essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; eฬ vietato lโausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
b. Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare lโala destra degli esemplari prelevati, allโATC in cui si eฬ residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di etaฬ, che dovraฬ essere effettuato dagli ATC stessi anche con lโausilio di enti o associazioni specializzate.
CACCIA ALLA COTURNICE
La caccia alla Coturnice (Alectoris graeca) eฬ esercitabile nei soli giorni di giovediฬ, sabato e domenica,
esclusivamente con le seguenti prescrizioni:
Il prelievo della Coturnice eฬ consentito, anche per le aree Natura 2000, nei soli Distretti di gestioneindividuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento sostenibili che abbiano ottenuto il parere favorevole dellโISPRA e modalitaฬ operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
La caccia nei siti Natura 2000 alla Coturnice eฬ consentita previa dichiarazione di sostenibilitaฬ da parte di Ispra dei Piani di Abbattimento e parere favorevole degli Enti Gestori;
In tutti i Distretti di gestione individuati dalla Regione, al fine di ridurre lโimpatto venatorio sulla specie, eฬ vietato lโesercizio venatorio ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998);
Nella ZPE del PNALM, nelle zone ZSC/SIC e ZPS sono consentiti lโutilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio puoฬ utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca;
Allโatto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore eฬ tenuto, oltre alla registrazione dellโabbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS allโATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale eฬ avvenuto il prelievo;
I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2022, sono tenuti a comunicare allโATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di โpartecipazione al prelievo di coturniceโ, i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.
Il prelievo della coturnice eฬ consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dellโATC e a mezzo SMS, per evitare lo sforamento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.
Eโ proibito immettere nel territorio regionale coturnici provenienti da allevamenti non controllati, frutto di ibridazione con altre specie (A. chukar, A. rufa) o sottospecie.
CACCIA ALLA LEPRE
Su richiesta della Regione lโISPRA, indicheraฬ le seguenti aree:
a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europaeus), inย cui il prelievo venatorio della lepre europea eฬ vietato. La comunicazione anche agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 interessati si intende assolta attraverso la pubblicazione dellโinformazione sulla sezione caccia del sito web Regione Abruzzo.
b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (L. europaeus) in cui eฬ consentito il prelievo della specie conย lโobbligo di segnalazione allโATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovraฬ essere esaminato dai tecnici dellโATC o della Regione con il supporto dellโISPRA. Nell’area a) e nei comuni dell’area b) eฬ vietato il ripopolamento di lepri.
CACCIA E GESTIONE DELLA STARNA
Il prelievo eฬ subordinato allโattuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dellโAmbito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2022; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non eฬ consentita.ย I piani di prelievo conservativi devono fissare i capi prelevabili, tenuto conto dello status delle popolazioni naturali esistenti risultanti dai monitoraggi standardizzati eseguiti e la stima dellโincremento utile annuo.
Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano dโazione Nazionale per la starna. La caccia eฬ vietata allโinterno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna eฬ consentito altresiฬ nelle Aziende agri-turistico-venatorie nellโambito dellโarco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
Le immissioni di specie di starna non autoctona sia allโinterno che al margine dei siti Natura 2000 debbano essere preventivamente assoggettate a VIncA;
1. AMMISSIONI
Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo lโammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo ilย raggiungimento della percentuale dellโ8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dellโindice di densitaฬ venatoria.
2. TESSERINO UNICO
Per poter esercitare la caccia occorre essere in possesso, tra lโaltro, di un tesserino venatorio contenente anche la scheda di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale. Il tesserino, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione.ย Il tesserino viene rilasciato dagli ATC in collaborazione con la Regione e deve essere riconsegnato allโATC che ha provveduto alla consegna.
Gli ATC della Regione Abruzzo hanno lโobbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.
I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)
a) ย Ai fini dellโesercizio del diritto di cui allโart. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATCriservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
b) ย Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, amezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. LโATC avraฬ cura di comunicare, a mezzo fax, email o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante lโesercizio del diritto, da esibire, allโoccorrenza, agli incaricati della vigilanza.
c) ย LโATC accoglie le istanze nellโordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
d) ย Il cacciatore, in caso di diniego, puoฬ reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
e) ย Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione allโATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata saraฬ intesa comefruita, ai soli fini di cui allโart. 28, comma 16, L.R. 10/04.
f) ย Il cacciatore avraฬ cura di annotare nel tesserino venatorio, allโinizio della giornata di caccia, nello spaziocontrassegnato con la sigla โATCโ, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, lโATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
– ย ATC LโAquila โ01Lโ
– ย ATC Avezzano โ02Lโ
– ย ATC Barisciano โ03Lโ
– ย ATC Subequano โ04Lโ
– ย ATC Sulmona โ05Lโ
– ย ATC Roveto-Carseolano โ06Lโ
– ย ATC Pescara โ07Lโ
– ย ATC Chietino-Lancianese โ08Lโ
– ย ATC Vastese โ09Lโ
– ย ATC Salinello โ10Lโ
– ย ATC Vomano โ11Lโ
g) ย Lโannotazione dei capi abbattuti nellโesercizio dellโattivitaฬ venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente lโindicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile di ogni anno.
OBBLIGHI DEL CACCIATORE
Il cacciatore deve munirsi, prima dellโinizio della stagione venatoria, dellโapposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale.
Ai fini dellโesercizio della fruizione delle 10 giornate venatorie complessive previste allโart. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere agli ATC istanza conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della RegioneAbruzzo.
Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione allโATC di residenza.
Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino dโabbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si eฬ realizzato alcun abbattimento.
Il cacciatore deve annotare, subito dopo lโabbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale eฬ avvenuto lโabbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, eฬ fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilitaฬ.
Eฬ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia allโ ISPRA – (Via Caโ Fornacetta 9, Ozzano Emilia โ Bologna) o alla Regione nel cui territorio eฬ avvenuto il fatto, che provvederaฬ ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresiฬ, lโanello tolto allโuccello abbattuto.
Per le misure igienico-sanitarie sui prodotti cacciati, ai fini della tutela della salute umana, valgono le indicazioni contenute delle DGR 823/2016 e DGR 427/2017. Restano valide le misure sanitarie previste dal โPiano Nazionale per la Peste Suina Africana 2020โ, recepito con la determina DPF011/86 del 5/08/2020. I cacciatori pertanto sono obbligati a segnalare al Servizio Sanitario territorialmente competente il rinvenimento di cinghiali morti non per attivitaฬ venatoria e che presentano lesioni come emorragie cutanee o presenza di feci sanguinolenti
*Nel territorio del Comune di Cagnano Amiterno della provincia dellโAquila, incluso nella zona infetta individuata con il dispositivo del Ministero della Salute a firma congiunta con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 1 giugno 2022, recante โIstituzione di una zona infetta nelle Regioni Lazio e Abruzzo a seguito di conferma di un caso di peste suina africana in una carcassa di cinghiale nel Comune di Borgo Velino nella provincia di Rieti.โ; eฬ vietata lโattivitaฬ venatoria di qualsiasi tipologia, ai sensi dellโart. 3 comma 1 lett. a) punto viii dellโordinanza 4/2022 del Commissario straordinario di governo recante โIndicazioni per lโattuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africanaโ e della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022).
La delimitazione dellโarea infetta individuata col provvedimento citato potraฬ essere soggetta a modifiche, sulla base dellโevoluzione della situazione epidemiologica.ย Nel restante territorio venabile della Regione Abruzzo, ricompreso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria eฬ regolata dalle prescrizioni che seguono.
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