Legge statale
Dal punto di vista della correttezza legislativa, si può inserire nella legge nazionale 157/92 la possibilità per le regioni di approvare il loro calendario venatorio con legge regionale? Se lo è chiesto nelle ultime ore CONFAVI (Confederazione Delle Associazioni Venatorie Italiane), l’Associazione per la Cultura Rurale e FCR. Come sottolineato dalle associazioni, dal punto di vista legislativo, la strada è percorribile, ma il testo va costruito con molta attenzione perché si scontra con due limiti:
* la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117 della Costituzione);
* la direttiva europea 2009/147/CE (“Direttiva Uccelli”), che impone precisi limiti ai periodi di caccia.
Principio di competenza
Sempre secondo CONFAVI, ACR e FCR, va impostata la modifica su un principio di competenza, lasciando invariati tutti i limiti sostanziali. Ad esempio:
All’articolo 18, comma 2, della legge n. 157/1992, dopo le parole “le regioni pubblicano il calendario regionale” sono aggiunte le seguenti:
“Il calendario venatorio può essere approvato con legge regionale ovvero con altro atto previsto dall’ordinamento della Regione.”
In questo modo:
* non cambi le specie cacciabili;
* non cambi i periodi massimi previsti dalla legge statale;
* non elimini il rispetto della Direttiva Uccelli;
* cambi solo lo strumento normativo con cui la Regione approva il calendario.
Oggi quasi tutti i calendari sono deliberazioni della Giunta regionale e vengono impugnati davanti al TAR.
Se invece il calendario fosse approvato con una legge regionale:
* non sarebbe più impugnabile davanti al TAR;
* potrebbe essere contestato solo mediante giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, promosso nei casi previsti dall’ordinamento.
Un emendamento ancora più forte
Questa è una modifica molto più incisiva dal punto di vista pratico. Un emendamento ancora più forte, si può inserire un comma aggiuntivo: 2-bis. Il calendario venatorio costituisce esercizio della potestà legislativa regionale ed è approvato con legge regionale nel rispetto della presente legge, della normativa europea e delle convenzioni internazionali.
Questa formulazione chiarisce che:
* restano fermi tutti i limiti nazionali;
* restano fermi i limiti europei;
* cambia soltanto la fonte normativa.
La relazione illustrativa sarà decisiva
Per convincere Parlamento e Governo, la relazione dovrebbe sostenere che:
* il calendario venatorio disciplina annualmente una materia di competenza regionale;
* l’approvazione mediante legge regionale rafforza il ruolo del Consiglio regionale;
* aumenta la trasparenza e il confronto democratico;
* riduce il contenzioso amministrativo derivante dall’impugnazione di atti amministrativi;
* restano integralmente fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 157/1992 e dal diritto dell’Unione europea.
Assetto delle competenze
La nota prosegue: “A nostro avviso, la proposta avrebbe maggiori possibilità di essere presa in considerazione se non fosse presentata come una norma “pro-caccia”, ma come una riforma dell’assetto delle competenze tra Stato e Regioni, senza ridurre le tutele previste dalla normativa nazionale ed europea. Per comodità del governo e dei parlamentari, possiamo anche predisporre un vero e proprio emendamento parlamentare (nello stile utilizzato da Camera e Senato), completo di testo normativo, relazione illustrativa e relazione tecnica, pronto per essere depositato da un parlamentare”.


































