Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”), in quanto una norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La scelta di Bruxelles La Commissione Europa ha deciso di rimuovere le restrizioni introdotte per contrastare la peste suina africana negli allevamenti suinicoli di Lombardia e Piemonte. Nello specifico si sta parlando di tre zone, vale a dire quella di...
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