Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”), in quanto una norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Una scelta controversa I rappresentanti di Coldiretti Torino non hanno votato i bilanci degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini riferiti al 2024. La protesta di Coldiretti Torino e delle altre federazioni provinciali del sindacato agricolo è rivolta...
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