Prelievo selettivo
Con una lettera datata 27 maggio, il Presidente Regionale di Federcaccia Piemonte Guido Dellarovere si è rivolto agli Uffici competenti – nella fattispecie l’Assessorato all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca di Regione Piemonte, Assessore Dott. Paolo Bongioanni e alla Direzione Agricoltura e Cibo Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica, Direttore Dott. Paolo Balocco, formalizzando una richiesta urgente di riesame e annullamento in autotutela parziale della D.G.R. 25 maggio 2026, n. 5-2599 – Piano di prelievo selettivo del Capriolo nelle zone di restrizione PSA.
La lettera
Di seguito il testo: “La scrivente Federazione Italiana della Caccia (FIdC) – Regione Piemonte, in nome e per conto delle proprie strutture territoriali e dei cacciatori associati, ha preso formale visione della Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 5-2599, avente ad oggetto l’avvio della caccia di selezione alla specie capriolo. In merito al provvedimento in epigrafe, questa Federazione si vede costretta a rilevare una palese contraddizione interna all’atto amministrativo, la quale determina un gravissimo ed ingiustificato pregiudizio per molti Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Aziende Agrituristico-Venatorie (AATV) e Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) del Basso Piemonte. Nello specifico, lo schema allegato alla Delibera, nella colonna antecedente a quella finale, precisa testualmente che: “il numero complessivo di capi da abbattere risulta essere nei margini fissati dall’OGUR con una ripartizione corretta tra le varie classi di sesso ed età anche in considerazione dell’esiguità del piano richiesto. Alla luce di ciò non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del piano.” Ciononostante, nella colonna finale del medesimo schema, per i territori ricadenti nelle zone di restrizione per la Peste Suina Africana (PSA), viene riportata la dicitura “NON ATTUABILE”.
Le motivazioni
Tale diniego preventivo e cautelativo appare privo di idoneo fondamento giuridico e tecnico, per le seguenti motivazioni:
Carenza di potere della Struttura Commissariale: la stessa declaratoria della Delibera dà atto che il Commissario straordinario alla PSA ha cessato il proprio mandato in data 27 marzo 2026 e che l’Ordinanza n. 7/2025 ha esaurito i propri effetti il 12 maggio 2026. Risulta pertanto incongruo sospendere l’efficacia di un piano di prelievo regionale in attesa del riscontro a una nota (la n. 10657 del 18 maggio 2026) indirizzata a un organo attualmente vacante e privo di poteri deliberativi.
Natura della specie target: il prelievo selettivo in oggetto riguarda il capriolo, specie notoriamente non target e non vettore per la diffusione del virus della PSA.
Disparità di trattamento e profili di illegittimità: le misure di biosicurezza e le limitazioni nelle aree di restrizione PSA coinvolgono una pluralità di attività antropiche (escursionismo, cicloturismo, attività selvicolturali, raccolta di prodotti del sottobosco, accesso ai fondi agricoli). Prevedere l’esclusivo blocco della caccia di selezione, lasciando libere le restanti attività, configura una evidente disparità di trattamento a danno di una sola categoria. Tale condotta espone l’Amministrazione a potenziali contestazioni per eccesso di potere e omissione rispetto ai mancati divieti sulle altre attività equivalenti.
Danno economico e squilibrio ecologico: il blocco della caccia di selezione genera un grave squilibrio gestionale nelle popolazioni di capriolo all’interno dei territori degli ATC interessati oltre ad arrecare un danno economico immediato e ingente sia agli stessi ATC che alle Aziende (AFV e AATV) che hanno già pianificato e investito sulla stagione.
Precedente amministrativo e disparità interregionale: si evidenzia che la confinante Regione Liguria, pur condividendo la medesima problematica e i medesimi vincoli sanitari legati alle zone di restrizione PSA, ha autorizzato l’avvio della caccia di selezione al capriolo, che partirà regolarmente il prossimo 3 giugno. Non sussistono motivazioni tecniche o giuridiche idonee a giustificare un’applicazione così restrittiva e penalizzante dei protocolli da parte della sola Regione Piemonte rispetto a territori limitrofi e speculari.
Alla luce di uno spirito di leale collaborazione che da sempre contraddistingue le relazioni tra FIdC e le istituzioni regionali, si ritiene indispensabile superare la natura cautelativa di un divieto non supportato da norme vigenti.
L’appello alla Regione
Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Federazione CHIEDE a codesto onorevole Assessorato e alla Direzione competente di voler urgentemente riconsiderare lo schema allegato alla D.G.R. n. 5-2599 del 25 maggio 2026, revocando la dicitura “NON ATTUABILE” e autorizzando, con effetto immediato, il prelievo selettivo del capriolo in tutti gli Istituti del Basso Piemonte, conformemente ai piani tecnici già validati e ritenuti privi di motivi ostativi. Certi dell’attenzione e della sensibilità che vorrete riservare alla presente, e fiduciosi in un tempestivo riscontro e intervento correttivo a tutela del territorio e del comparto economico-venatorio, si porgono distinti saluti (Il Presidente FIdC Piemonte Guido Dellarovere).





































