Il ricorso alla Cassazione era stato motivato col fatto che ci fossero gli estremi per una sola violazione, ma in realtà all’uomo era stata contestata l’uccellagione e il fatto di aver abbattuto due volatili appartenenti a specie protette. Le due disposizioni hanno delle differenze strutturali e anche se fanno parte di uno stesso articolo della Legge 157 del 1992, le violazioni sono autonome. Quella relativa alla lettera “e” ha a che fare con il reato di pericolo, la seconda con il reato di danno. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile e l’uomo è stato costretto a pagare le spese processuali.
Certezza del diritto “Oggi abbiamo depositato una proposta di legge che intervenire su un punto cruciale della normativa venatoria regionale: l’attività di caccia nei valichi montani. Con questa iniziativa andiamo ad allineare la legge regionale n. 26/1993 alla recente riforma...
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