Il ricorso alla Cassazione era stato motivato col fatto che ci fossero gli estremi per una sola violazione, ma in realtà all’uomo era stata contestata l’uccellagione e il fatto di aver abbattuto due volatili appartenenti a specie protette. Le due disposizioni hanno delle differenze strutturali e anche se fanno parte di uno stesso articolo della Legge 157 del 1992, le violazioni sono autonome. Quella relativa alla lettera “e” ha a che fare con il reato di pericolo, la seconda con il reato di danno. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile e l’uomo è stato costretto a pagare le spese processuali.
Il quesito Ormai viene interpellato su qualsiasi argomento, neanche si trattasse dell'oracolo di Delfi. ChatGPT, il bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, sviluppato da Open AI e specializzato nella conversazione con un utente umano, è l'assoluto protagonista delle...
Vedi altroDetails