Il ricorso alla Cassazione era stato motivato col fatto che ci fossero gli estremi per una sola violazione, ma in realtà all’uomo era stata contestata l’uccellagione e il fatto di aver abbattuto due volatili appartenenti a specie protette. Le due disposizioni hanno delle differenze strutturali e anche se fanno parte di uno stesso articolo della Legge 157 del 1992, le violazioni sono autonome. Quella relativa alla lettera “e” ha a che fare con il reato di pericolo, la seconda con il reato di danno. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile e l’uomo è stato costretto a pagare le spese processuali.
La decisione improvvisa Il più classico dei fulmini a ciel sereno: Vincenzo Caputo, commissario straordinario per l'emergenza peste suina, si è dimesso dal suo incarico nelle ultime ore. Caputo ricopriva questo ruolo dal dicembre del 2022, dunque da circa un...
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